Comunicato Stampa sul Concorso per Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. 13/07/2011 pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale nr. 56 del 15/07/2011
In tema di diritto di accesso alla documentazione amministrativa ex-Lex 241/1990 e succ. mod. ed int.ni, da esercitare nell’ambito della procedura concorsuale per titoli ed esami bandita per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, la posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela ordinamentale che legittima l’ostensione degli elaborati scritti del richiedente non ammesso e/o degli altri candidati ammessi al colloquio, è correlata allo “status” soggettivo di partecipante al concorso.
L’accesso agli atti del concorso, nonché ad ogni attività espletata dalla commissione esaminatrice va combinata e coordinata con il diritto alla riservatezza della totalità dei candidati, pertanto con riferimento alla graduatoria dell’esito delle prove scritte e quindi dei cc.dd. ammessi alle prove orali, l’istituto dell’accesso agli atti amministrativi, consente al candidato non ammesso di accedere agli elaborati di coloro i quali abbiano superato la relativa prova d’esame, ma tale ostensione è consentita solamente in forma anonima ovvero con la mascheratura di ogni elemento utile ad identificare le generalità del candidato stesso.
Tanto, perché, l’interesse sotteso all’accesso a tali elaborati, come tale meritevole di tutela, è diretto a far valere in sede di eventuale impugnazione giurisdizionale della singola prova di esame oppure del risultato finale della procedura concorsuale, la censura e/o doglianza di legittimità del c.d. “eccesso di potere in senso assoluto” inteso come abnormità del ragionamento seguito dalla commissione esaminatrice nella correzione dei compiti con riferimento agli elaborati del partecipante (istante) non ammesso al colloquio.
Tale abnormità si può eventualmente riscontrare soltanto a seguito della comparazione degli elaborati svolti dal candidato non ammesso con gli elaborati “anonimi”di un numero c.d. significativo di candidati ammessi alle prove orali che secondo il diritto vivente non può essere inferiore alla metà più uno degli ammessi al colloquio.
La comparazione in discorso, eventualmente eseguita con riferimento ad un numero esiguo di elaborati, richiesti peraltro in forma manifesta e non anonima, non è idonea a dimostrare la sussistenza o meno del predetto vizio di legittimità, ragion per cui, nel caso di specie l’interesse alla riservatezza dei candidati ammessi prevale sull’interesse all’accesso.