Tribunale di Rimini – Sentenza n. 60 del 26 gennaio 2012

Reiterazione contratti a tempo determinato: legittimità in ragione della intrinseca specialità del sistema di reclutamento degli insegnanti.

 

L’intero sistema di reclutamento degli insegnanti, in ragione della intrinseca specialità, si sottrae alla disciplina generale dettata dal codice civile e dallo stesso art. 36 D.Lvo 165\2001 : non potendo le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato ( o di pre-ruolo ) essere considerate alla stregua di assunzioni a termine in senso tecnico; configurando le stesse invece uno speciale e progressivo sistema di reclutamento destinato a concludersi fisiologicamente con l’immissione in ruolo e la ricostruzione della carriera.

Risulta decisivo come tale tesi giuridica sia stata infine integralmente recepita dal legislatore che, con l’art. 9 comma 18 del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011, ha aggiunto all’art. 10 del D.Lgs. 368/2001 il comma 4 bis che recita testualmente : “Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non sì applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto “.

Disposizione quest’ultima di chiara interpretazione autentica per come ricavabile dalla relazione tecnica sulla legge di conversione – nella quale si afferma testualmente : ” le disposizioni del citato articolo, mediante una corretta interpretazione della normativa vigente in materia di conferimento al personale della scuola degli incarichi a tempo determinato e indeterminato, sono finalizzate ad arginare i contrasti giurisprudenziali sorti in merito a detta problematica ed i relativi effetti finanziari ” – che stabilisce in modo inequivoco come la disciplina comunitaria ( ed in particolare l’accordo quadro allegato alla direttiva 70\1999\CEE ) e quella interna di recepimento di cui all’art. 4 D.Lvo 368/01 non possano applicarsi ai contratti a tempo determinato della scuola i quali , anche dopo l’entrata in vigore del D.Lvo 368/2001 , continuano pertanto ad essere regolati da norme speciali.

 

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