Tribunale di Torino – Sentenza del 09 febbraio 2012

Reiterazione contratti a tempo determinato: nullità del ricorso generico.

 

La genericità del ricorso, con riferimento all’elemento essenziale di cui all’art. 414 c.p.c., n. 4, prima parte (esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda), è totale. Manca qualsiasi indicazione di quelli che sarebbero stati i contratti di lavoro conclusi a tempo determinato con gli istituti scolastici e manca la indicazione della causale propria dai contratti.

In un giudizio finalizzato a dichiarare la illegittimità di contratti a termine a far tempo da uno dei vari contratti intercorsi, è essenziale la specificazione di quali sarebbero i contratti illegittimamente stipulati nonché la ragione – singolarmente espressa – della loro illegittimità, se non altro al fine di individuare la data di decorrenza dell’invocato contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ne consegue la impossibilità per questo decidente, qualora l’impostazione complessiva delle domande venisse accolta, di individuare il momento di decorrenza della richiesta conversione contrattuale e, attese le ulteriori domande prospettate in relazione agli aspetti salariali, il momento di decorrenza anche dei benefici economici.

Per le ragioni addotte si impone, attesa la carenza dell’elemento previsto come essenziale dal disposto già richiamato dell’art. 414 n. 4 c.p.c., la pronuncia, voluta dalla previsione dell’art. 164, comma 4, c.p.c., di cui al dispositivo (nullità del ricorso).

 

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