Corte di Cassazione – Sentenza n. 1769 del 08 febbraio 2012

Gite scolastiche: la scuola deve valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l’assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasposto prescelti.

 

Poiché l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica, e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell’apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.

 

Pertanto, sia ai momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione ed in tal caso all’esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l’istituzione deve valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell’espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare; solo in tal modo, infatti, l’istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell’alunno pure durante l’espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica.

 

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