Nessun obbligo di “timbrare” per i docenti.
Corte di Cassazione n. 20812/2016
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, sembra quanto mai opportuno ricordare quanto stabilito dalla giurisprudenza in ordine all’utilizzo dei dispositivi marcatempo nelle scuole.
La questione è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 20812/2016, che ha stabilito che i docenti- a differenza del personale Ata – non hanno alcun obbligo di timbrare il “badge”.
E ciò, non solo nel caso di decisione unilaterale del Dirigente Scolastico, ma anche qualora tale statuizione sia stata adottata con l’avallo degli organi collegiali.
La Corte di legittimità è giunta a tali conclusioni, osservando che la contrattazione collettiva -pur avendo compiutamente disciplinato gli obblighi di lavoro del personale docente- non ha mai previsto per tale personale l’obbligo di attestare la presenza nell’istituto attraverso l’utilizzo di sistemi obiettivi ed automatici.
“La mancanza di una espressa previsione assume particolare rilievo, a fini interpretativi, poichè, al contrario, gli stessi contratti collettivi hanno espressamente riconosciuto la sussistenza di detto obbligo per il personale non docente della scuola, facendo discendere dall’inadempimento la responsabilità disciplinare del dipendente”
Infatti, per quanto riguarda il personale ATA, già il CCNL 4 agosto 1995 aveva previsto – oltre che l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro e di non assentarsi senza autorizzazione- anche quello di “adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze” (art. 57 lett. g)[1].
La Corte di legittimità ha ricordato che “le ragioni della differenziazione vanno ricercate nella peculiarità della funzione docente”.
Infatti, tale personale è soggetto ad una serie di obblighi “che non si esauriscono nell’attività di insegnamento, ma comprendono anche tutte le attività propedeutiche e funzionali alla prestazione, attività che non necessariamente debbono essere svolte all’interno dell’istituto. Inoltre per il personale docente il rispetto dell’obbligo di presenza nella classe (…) deve già risultare dalla sottoscrizione del registro di classe, che, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti Cass. Pen. 28.4.2011 n. 27377) ha natura di atto pubblico”.
Pertanto può affermarsi che “l’estensione al personale docente dell’obbligo di attestazione della presenza attraverso l’utilizzo dell’orologio marcatempo, disposta dal dirigente scolastico, sia pure con l’avallo degli organi collegiali, contrasta con le previsioni del CCNL e con le competenze riservate alla contrattazione integrativa di istituto”.
[1] Rinviando- per il personale docente alle norme di cui al D.Lgs. n. 297/1994, che nulla dispongono in merito alle modalità di attestazione dell’orario di lavoro.
“Detta differenziazione è stata ribadita dagli artt. 88 e 89 del CCNL 24 luglio 2003, per il quadriennio normativo 2002/2005 che ha anche riservato alla contrattazione integrativa di istituto la definizione di “criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA” (art. 6, comma 2, lett. i)-cfr. Cass., sent.cit.
La contrattazione successiva si è sempre informata ai medesimi principi, sia in relazione alle competenze della contrattazione di istituto (art. 6), sia in merito alla responsabilità disciplinare (artt. 91 e 92).