Danno cagionato dall’alunno a se stesso: obbligo di sorveglianza e conseguente responsabilità.
Nel caso del danno cagionato dall’alunno a se stesso incombe sull’obbligato alla vigilanza sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’obbligato stesso, mentre alla controparte compete di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.