Nota prot. 15266 del 9 ottobre 2009

Nota Prot. n. AOODGPER 15266

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

 

Roma, 9 ottobre 2009

 

Oggetto: Convenzione INPS – MIUR – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 5 agosto 2009.

 

La Convenzione in oggetto è volta ad agevolare il personale docente e ATA, destinatario nell’a.s. 2008-2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, che non abbia avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6 agosto 2008.

L’agevolazione prevista consiste nella corresponsione, a coloro che hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa emanata dall’I.N.P.S., dell’indennità di disoccupazione in maniera più tempestiva e con cadenza mensile, nella misura spettante tenuto conto, ovviamente, delle eventuali supplenze effettuate.

I destinatari delle disposizioni della convenzione possono, altresì, essere beneficiari della disciplina contenuta nel DL. n. 134 del 25 settembre 2009, che attribuisce la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, per assenza temporanea del personale in servizio nella scuola, rispetto al personale inserito nelle graduatorie d’istituto.

Entro il 14 ottobre p.v., come è noto, gli interessati dovranno presentare domanda, presso la scuola dove hanno prestato servizio nell’a.s. 2008-2009, per essere inseriti nell’elenco prioritario per la tipologia di supplenze sopra specificata. Sempre per il tramite della medesima istituzione scolastica, coloro che hanno diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione, in quanto possiedono i requisiti di anzianità contributiva e assicurativa stabiliti dalla legge e versano al momento in stato di disoccupazione, dovranno presentare anche la domanda per ottenere l’indennità in questione, indirizzata alla sede INPS di residenza. Quanto sopra, ovviamente sempre che la stessa istanza non sia stata precedentemente inoltrata direttamente all’ INPS; in tal caso ne verrà data, sempre a cura dell’ interessato, comunicazione alla scuola stessa.

Il personale impegnato in supplenze di breve durata, potrà farlo solo al termine delle stesse.
Il modello di richiesta e la relativa normativa cui fare riferimento è scaricabile dal sito internet dell’I.N.P.S., www.inps.it , sezione modulistica.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti al riguardo e si prega di dare la massima diffusione alla presente nota che, comunque, sarà pubblicata sul sito internet di questo Ministero, www.pubblica.istruzione.it e sulla rete intranet.

 

Il DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA