Tribunale di Nuoro – Sentenza n. 249 del 20-12-2011

Non è antisindacale la condotta del dirigente scolastico che esclude dalla contrattazione integrativa le materie che la legge direttamente attribuisce alle sue prerogative.

 

Non può ritenersi antisindacale l’attività posta in essere dal dirigente scolastico che ritiene di dover escludere dall’ambito della contrattazione integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) dell’art. 6 del CCNL del comparto scuola, che di seguito si riportano:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;”

Invero le materie in esame non attengono alla regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro con il singolo dipendente, bensì alla definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari, quali quelle retribuite con il fondo d’istituto.

 

(Sentenza tratta da anp.it)

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