Non ammissione alla classe successiva illegittima se il quadro valutativo non risulta coerente; l’ulteriore valutazione, effettuata da un diverso corpo docente, potrà avvalersi delle prove Invalsi.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello cautelare avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva, ritenendo che i giudizi numerici e quelli analitici, posti a base della valutazione di inidoneità, non hanno costruito un quadro valutativo coerente, già al termine del primo quadrimestre e anche al termine del secondo, tenuto conto:
– che la valutazione complessiva dell’alunno alla fine del primo quadrimestre era pienamente sufficiente (l’unica insufficienza, peraltro lieve riguardava l’italiano, laddove l’alunno aveva riportato il punteggio di 5), e che anche gli elaborati dallo stesso redatti e contenuti nei quaderni esibiti erano stati costantemente valutati in senso positivo;
– che un giudizio di non idoneità alla promozione nella classe successiva non può basarsi su un rilievo preminente di un comportamento ritenuto indisciplinato e che – malgrado vi sia stato un abbassamento dei voti al termine del secondo quadrimestre – nessuna delle insufficienze riportate nella votazione finale risulta grave (avendo l’alunno riportato il punteggio di 5 in tutte le materie).
Il Consiglio di Stato dispone conseguentemente una ulteriore valutazione, da svolgersi a cura di un corpo docente diversamente composto rispetto a quello che ha espresso il giudizio negativo di non ammissione oggetto di impugnazione, il quale dovrà esprimere, anche eventualmente avvalendosi delle ‘prove Invalsi’, il giudizio complessivo in ordine alla possibilità che l’alunno sia ammesso a frequentare, nell’anno in corso, la classe terza elementare.