SINDACATO AUTONOMO DI BASE
(Federazione Sindacati Autonomi SCUOLA.BASE)
www.sindacatosab.it E-MAIL: sindacato.sab@sabcs.191.it
Segreteria Generale Via Roma n. 100 cap 87012 CASTROVILLARI tel. e fax 0981-27736
Prot. n. 21/10 -Rilievi Sindacali- Lì 24/10/2011
All’USR della Calabria – CATANZARO- Alla Stampa e TV -Loro Sedi-
Oggetto: Rilievi del SAB sulla direttiva dell’USR per la Calabria in materia di completamento d’orario dei docenti precari inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Il sindacato SAB nella persona del segretario generale prof. Francesco Sola, con riferimento alla direttiva prot. n. 19441 del 18/10/11 emessa dall’U.S.R. per la Calabria, rileva, al fine della modifica e/o annullamento, quanto segue:
– Con la predetta direttiva, l’USR della Calabria, fornisce chiarimenti per uniformare, in tutte le scuole della regione Calabria, le modalità di conferimento delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici che utilizzano le graduatorie d’istituto per le supplenze brevi e saltuarie e per la copertura degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali con il divieto di conferire nomine su tre scuole in tre comuni diversi;
– in particolare la Direzione Scolastica Regionale della Calabria ha inteso richiamare il D.M. 131del 13/6/2007, regolamento sul conferimento degli incarichi annuali da parte degli AA.TT.PP. (ex Provveditorati), il quale prevede che “l’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
– Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, di primo e secondo grado, cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso e ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche in non più di due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
– Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità”.
– L’USR, nel richiamare il predetto regolamento e la successiva nota prot. 7138 del 13/9/2011 che non ha rilevanza esterna, essendo atto interno all’amministrazione, di fatto, ha vietato ai supplenti la possibilità di completare l’orario su tre scuole in tre comuni.
Il SAB contesta tale determinazione in quanto il regolamento del 13/6/2007 è superato dall’art. 40 del vigente CCNL 29/11/2007, fonte primaria di riferimento anche ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 (Decreto Brunetta). Infatti, le disposizioni contrattuali, riconoscono il diritto al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale, per una migliore condizione economica secondo il principio di retribuzione sufficiente e del merito che discendono direttamente anche dagli artt. 36 e 97 della Costituzione.
La predetta direttiva, dopo, invita i dirigenti a visionare la posizione degli aspiranti a supplenza sul nuovo sistema “Vivi Facile” del MIUR al fine di verificare se l’aspirante è già in servizio su più scuole e comuni, dimenticando però che negli istituti d’istruzione superiori (I.I.S.), che hanno sedi staccate o associate in altri comuni, la graduatoria d’istituto da utilizzare per le supplenze, è unica; così per gli istituti comprensivi (I.C.) per cui, anche l’interrogazione al sistema, attraverso la piattaforma “Vivi Facile”, dà, come riscontro, il codice del comune catastale e non quello di effettivo servizio; stessa cosa dicasi per i plessi e/o sezioni staccate dei predetti istituti comprensivi, non essendovi graduatorie di plessi o di sezione funzionanti in altri comuni.
Alla luce di quanto sopra la direttiva dell’USR per la Calabria deve essere modificata e/o annullata con il riconoscimento ai supplenti del diritto al completamento anche su tre scuole in tre comuni diversi secondo criterio di facile raggiungibilità.
F.to Prof. Francesco Sola Segretario Generale SAB