Sentenza n. 20980 del 12 ottobre 2011
(Quarta Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore P. Curzio)
Dopo la Corte Europea di Strasburgo e la Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione modifica il proprio orientamento e, nonostante la legge di “interpretazione autentica” ( il famoso comma 218 della legge 266/2005), riconosce l’illegittimità dell’inquadramento operato dall’Amministrazione scolastica verso il personale Ata transitato dagli enti locali in forza della legge 124 del 1999.
L’annosa vicenda nasce dal fatto che, secondo il MIUR, l’inquadramento doveva avvenire sulla base del “maturato economico”, mentre secondo la legge doveva essere riconosciuta l’effettiva anzianità di servizio.
Da ciò le migliaia di ricorsi del personale Ata, accolti dai Giudici del lavoro in tutta Italia e la conseguente legge di “interpretazione autentica” con la quale si obbligava la magistratura ad interpretare la norma nel senso voluto dall’Amministrazione.
La nuova disposizione trovava il conforto delle sezioni unite della Corte di Cassazione e passava indenne il vaglio della Corte Costituzionale che con due successive pronunce la riteneva legittima.
Non altrettanto succedeva a livello europeo, dove la Corte dei diritti dell’uomo condannava lo stato italiano per violazione delle regole del giusto processo, mentre la corte di giustizia riteneva violata la direttiva europea in materia di trasferimento d’azienda.
Con l’annotata decisione, la Corte di legittimità prende atto delle pronunce e modifica ( definitivamente?) il proprio orientamento.
Pronuncia certamente destinata a produrre conseguenze a cascata (i ricorsi pendenti sono migliaia).