IL DIRIGENTE SCOLASTICO LICENZIA INGIUSTAMENTE UNA COLLABORATRICE SCOLASTICA; IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, ACCOGLIE LA TESI DELLA COLLABORATRICE SCOLASTICA, REINSERNDO LA STESSA NELLA GRADUATORIA D’ISTITUTO DEL PERSONALE ATA PER IL TRIENNIO 2017/2019, OLTRE A CORRISPONDERE ALLA RICORRENTE LE MANCATE RETRIBUZIONI DALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO.
Avv. Giovanna Dell’Anna – Avv. Giuseppe Versace.
Una collaboratrice scolastica della Provincia di Bologna, ha inoltrato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’Istituto di 3^ fascia per il triennio scolastico 2017/2019 per il personale ATA. Nella compilazione di detta domanda inavvertitamente ed in buona fede, non inseriva nulla nella voce: dichiarava “di non aver riportato condanne penali” e lettera d) “di non avere procedimenti penali pendenti”.
Nell’anno scolastico 2018/2019, la stessa stipulava contratto individuale di lavoro con un Istituto Tecnico, per 36 ore settimanali, dal 6.11.2018 al 30.06.2019.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver stipulato contratto a tempo determinato, effettuava i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese della stessa, effettuando richiesta presso la Procura della Repubblica di Bologna, del Casellario Giudiziario, dal quale risultava la condanna della collaboratrice scolastica, per un reato di tentato furto del 2012, con una condanna commisurata con la multa e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 c.p.
All’esito delle sopra citate circostanze, il Dirigente Scolastico, ERA OBBLIGATO A TRASMETTERE TUTTO all’Ufficio V – Ambito Territoriale di Bologna, in merito a quanto scoperto, al fine di segnalare tale situazione, invece IN VIOLAZIONE A TUTTE LE NORME VIGENTI ha provveduto, SENZA NESSUN POTERE, ad emettere provvedimenti non di sua competenza, disponendo la risoluzione anticipata del contratto di lavoro della collaboratrice scolastica , dichiarando la perdita degli effetti giuridici del servizio prestato, e successivamente con successivo decreto, stabiliva l’ESCLUSIONE della collaboratrice scolastica dalle Graduatorie d’Istituto di 3^ del Personale ATA, triennio 2017/2019, della Provincia di Bologna.
Attualmente la legge non attribuisce il potere al Dirigente Scolastico di procedere con la risoluzione anticipata di un contratto, in quanto sono di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – Ambito Territoriale della Provincia di Bologna.
L’art. 55 del decreto Lgs. n. 165/2001, stabilisce inderogabilmente il carattere imperativo delle disposizioni disciplinari generali e la loro applicabilità anche al personale docente: “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, c. 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2”.
L’art. 55 quater, lett. d, rubricato “licenziamento disciplinare” contiene, fra le fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione, anche le “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”.
Non vi è dubbio, pertanto, che il comportamento contestato alla ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare.
Fra le norme imperative identificate dall’art. 55 comma 1 del Decreto lgs. n. 165/2001 vi è quella relativa al procedimento disciplinare previsto dall’art. 55 bis: “le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”.
Inoltre, l’addebito deve ovviamente essere contestato per iscritto (art. 55 bis, comma 2), NON OLTRE 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 20 giorni. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.
Che nei procedimenti disciplinari si debba seguire il procedimento ora sommariamente descritto è ulteriormente confermato dalla circolare n. 88/2010 del M.I.U.R. la quale fornisce “indicazioni ed istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto lgs. n. 150/2009”: “L’articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto ex novo dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplina una serie di infrazioni per la commissione delle quali è prevista l’irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento disciplinare” (circolare M.I.U.R. n. 88/2010, pag. 11) per il quale viene enunciato ed analizzato il necessario, ineludibile procedimento.
La stessa Suprema Corte, richiamando i propri precedenti, afferma che: “la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..”. (Cass. 3.2.2003 n. 1562; Cass. 11.6.2003 n. 9397; Cass. 23.8.2004 n. 16584; Cass. 30.3.2006 n. 7546)” (Cass. Civ. sez. lav. 26.10.2010 n. 21912.).
Nel caso specifico l’Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell’addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall’art. 55 Decreto lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell’esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro.
La Collaboratrice scolastica assistita dall’Avv. Giovanna Dell’Anna del foro di Bologna ricorre al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bologna, in tempi record, all’esito dell’udienza del 14.05.2019, tenuta dal noto Cassazionista Avv. Giuseppe Versace, ha emesso sentenza n. 358/2019, accogliendo tutte le tesi difensive, emettendo il seguente dispositivo: “Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie d’istituto del personale ATA della provincia di Bologna per il triennio 2017/2019 ed ordina alla Amministrazione di procedere al reinserimento. Condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente le mancate retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali. Compensa le spese legali. Fissa termine di 60 giorni per il deposito della motivazione”.
Avv. Giovanna Dell’Anna