Innovativa sentenza della Corte d’appello di Torino: possibilità di contestare l’esito della mobilità anche in caso di mancata proposizione di reclamo, trasferimento immediato per un docente in servizio in Piemonte

Dopo cinque anni di insegnamento in Piemonte, la Corte d’Appello di Torino dà il via libero al rientro a casa di un docente siciliano, ribaltando la sentenza di I grado, emessa dal Tribunale del Lavoro di Vercelli, e disponendo il trasferimento immediato del professore.

Il Tribunale del Lavoro di Vercelli (Dott.ssa Baici) aveva rigettato il ricorso di primo grado rilevando che il docente, di fronte a una valutazione errata della domanda di mobilità da parte dell’Ufficio competente (con una decurtazione di ben trenta punti), non aveva effettuato il reclamo nel termine previsto dalla normativa vigente, né entro il successivo termine di giorni 10 dalla scadenza del nuovo termine per la trasmissione della domanda al sistema centrale SIDI, decadendo, così, da ogni possibilità di rettificare il proprio punteggio.

L’avvocato Emilio Magro, legale Anief, ha depositato ricorso in appello deducendo che la mancata proposizione del reclamo, nel termine previsto dall’art. 17 del Contratto nazionale mobilità, non produce la cristallizzazione definitiva del punteggio attribuito e che è possibile chiederne la rettifica anche successivamente, con modalità diverse.

La Corte d’Appello di Torino, con la recentissima e innovativa sentenza n. 132/2019, ha accolto il ricorso presentato dal legale, ordinando il trasferimento del docente siciliano:.. “È evidente che la norma contrattuale offre al docente la semplice facoltà di collaborare alla formazione dell’atto finale, proponendo un reclamo endoprocedimentale, prima della pubblicazione delle graduatorie; se, tuttavia, tale facoltà non viene esercitata, la sanzione non è certamente la decadenza dalla possibilità di eccepire successivamente un eventuale errore.

La norma non prevede affatto la presentazione del reclamo entro 10 giorni a pena di decadenza e, anzi, consente espressamente, in un secondo tempo, “in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, di esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL29/11/2007”, che prevedono il tentativo di conciliazione e l’arbitrato.

Se ciò non bastasse, la parte che ritiene di avere subito una lesione dei propri diritti può, ovviamente, rivolgersi all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Dunque, ha errato il primo Giudice a ritenere precluso all’appellante ogni tipo di contestazione”.

«Per tale ragione, la parte che ha subìto una lesione dei propri diritti e, nel caso in questione, il diritto al trasferimento – commenta l’avv. Magro, – può contestare l’operato dell’amministrazione scolastica anche successivamente alla scadenza del termine per la proposizione del reclamo, ma con modalità diverse: reclamo post pubblicazione, istanza di conciliazione e ricorso giudiziale. A ragionare diversamente, si arriverebbe all’assurda conseguenza che l’errore realizzato dall’amministrazione in danno di un docente diverrebbe irrimediabile per effetto del decorso del termine di cui sopra, mentre, al contrario, lo stesso errore posto in essere dall’amministrazione a vantaggio del docente potrebbe essere modificato e rettificato dall’amministrazione in qualunque momento, con la revoca del provvedimento finale. Tutto ciò si pone in netto contrasto con la natura stessa del rapporto di lavoro del personale docente (pubblico impiego privatizzato), regolato, in una situazione di sostanziale uguaglianza, dalla contrattazione collettiva e dal contratto di lavoro di diritto privato».

Messina 27.05.2019                                                                     Avv. Emilio Magro