Tribunale di Siracusa – Sentenza n. 816 del 20 settembre 2011

Attribuzione degli incarichi da parte del dirigente in assenza di sottoscrizione del contratto integrativo della scuola – Insussistenza di condotta antisindacale.

 

Per quanto riguarda la circostanza che il dirigente abbia, nonostante la mancata sottoscrizione del contratto integrativo n. 3, proceduto all’attribuzione degli incarichi, non si ravvisa alcun comportamento volto a limitare l’attività sindacale.

Come sottolineato dal primo Giudice, è lo stesso contratto collettivo all’articolo 6, comma V (“Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto privino dal precedente comma, decorsi venti giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa“) ad attribuire al dirigente la facoltà di prendere le decisioni necessarie allo svolgimento dell’attività scolastica, anche in assenza di contrattazione integrativa, pur tentata in svariate sedute.

 

Sentenza tratta dal sito dell’ANP

 

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