Tar Sicilia Palermo – Ordinanza n. 745 del 21 settembre 2011

Esame di stato – mancata attribuzione della lode – insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora – rigetto della istanza cautelare.

 

Il Tar di Palermo, su ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale della Commissione d’esame di Stato avente ad oggetto la riunione per l’attribuzione del voto finale ai candidati nella parte in cui vengono illegittimamente stabiliti i criteri per l’attribuzione della lode ed in quella in cui non viene assegnata la lode al ricorrente, che ha riportato il punteggio finale di punti 100/100, respinge l’istanza cautelare ritenuto che, oltre a doversi allo stato escludere l’eventualità che si determini l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, in ogni caso i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, avuto riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici in sede di valutazione delle prove di esame.

 

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