Un altro no del Tar Molise all’accorpamento delle classi in carenza di aule idonee sotto il profilo igienico-sanitario

 

Con decreto presidenziale n. 170 dell’8 settembre 2011, il Tar Molise ha sospeso il provvedimento del 24 giugno 2011, con cui l’Ufficio scolastico regionale per il Molise ha proceduto ad accorpare la ex classe I sezione B del Liceo scientifico di Riccia (Cb) alla sezione A, eliminando di fatto, per l’anno scolastico 2011/2012, la sezione B per la classe II e prevedendo, di conseguenza, un’unica classe seconda di 29 alunni.

Il provvedimento è stato impugnato dai genitori degli alunni che avevano frequentato, nello scorso anno scolastico, le classi prime del Liceo, i quali si sono affidati agli avvocati Michele Coromano e Marcella Ceniccola, per scongiurare il pericolo dell’accorpamento delle due sezioni e dei disagi che lo stesso avrebbe comportato, in termini di igiene e sicurezza, nonché di continuità didattica.

Pericolo che è stato fortunatamente scongiurato, in quanto il Tar Molise –  richiamando la stessa relazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto scolastico, nella quale si specificava il numero massimo di alunni che ciascuna aula potesse contenere alla luce di specifici parametri normativi, vale a dire 23 – ha riconosciuto che il provvedimento dell’Amministrazione scolastica viola le norme igieniche e di sicurezza, in conseguenza del sovraffollamento.

I legali hanno chiesto ed ottenuto un decreto presidenziale di sospensione urgente dell’atto impugnato, emesso senza contraddittorio con l’Amministrazione scolastica, contraddittorio che si avrà nell’udienza del 5 ottobre prossimo, come deciso dallo stesso Presidente del Tar.

Quest’ultimo, nel motivare la sospensione del provvedimento di accorpamento, ha richiamato una  precedente e recentissima pronuncia su analogo ricorso, presentato dagli stessi legali Coromano e Ceniccola, contro l’accorpamento di classi al Liceo classico di Campobasso.

“Il Decreto Gelmini del 2009 sull’accorpamento delle classi è inapplicabile se mancano i requisiti minimi di igiene e sicurezza”: questo il commento dei difensori, che si ritengono soddisfatti per questo ulteriore risultato, accanto a quello già ottenuto per il Liceo classico di Campobasso.

E aggiungono: “Le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, devono essere comunque coordinate con la normativa in materia di edilizia scolastica. L’accorpamento disposto dall’Amministrazione scolastica contrasta, invero, con le norme contenute nel D.M. 18 dicembre 1975. In questo decreto si stabiliscono, tenendo conto tra l’altro dei requisiti igienico-sanitari, il numero massimo di alunni per aula, vale a dire 25, e le superfici necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule: nella scuola secondaria di secondo grado, la superficie minima è di 1,96 mq per alunno. Per quanto riguarda in particolare lo stato attuale degli ambienti dell’edificio scolastico che ospita il Liceo scientifico di Riccia, risulta che ciascuna aula può ospitare al massimo 23 alunni, proprio in virtù dell’applicazione degli indici minimi previsti nelle norme citate. E’ evidente che l’accorpamento, che avrebbe consentito la formazione di una unica classe con 29 alunni, viola palesemente i parametri e le condizioni minime di igiene e sicurezza scolastica normativamente richieste. Condizioni che – come ha  ribadito il Tribunale amministrativo – devono essere necessariamente rispettate. Questo decreto del Tar Molise, nonchè la precedente ed analoga ordinanza, costituiscono un importante precedente nella materia ed assurgeranno, allora, anche a livello nazionale, a modello di riferimento per l’applicazione di criteri e parametri nel dimensionamento delle classi”.

Avv. Marcella Ceniccola