Responsabilità della scuola in caso di infortunio all’alunno
Con l’Ordinanza n. 9983/2019 la Corte di cassazione ha indicato i parametri della responsabilità delle scuole in caso di infortuni occorsi a alunni impegnati in attività sportive durante l’ora di educazione fisica.
Nella vicenda oggetto della pronuncia, i genitori dell’ alunno rimasto infortunato convenivano in giudizio il Miur e l’istituto scolastico frequentato dal proprio figlio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da questo subiti in occasione di un torneo di pallamano organizzato dalla scuola.
La Corte, con l’ordinanza in commento, ha escluso la responsabilità della scuola sia ai sensi dell’art. 2048 c.c., che sancisce la responsabilità degli insegnanti per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, sia degli artt. 2050 e 2051 c.c. che configurano le diverse ipotesi di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, che per danni da cose in custodia.
La Corte ribadisce che in caso di infortunio subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Quindi nel caso in cui le lesioni personali ad un partecipante all’attività derivano da un fatto posto in essere da un altro partecipante, tale comportamento sarà fonte di responsabilità civile quando sussiste un collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l’atto è stato compiuto allo scopo di ledere, o con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. In questi casi la responsabilità sarà dell’agente.
Inoltre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto che rientra nell’alea normale della medesima.
La Corte sottolinea poi che per invocare la responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c. sul danneggiato incombe l’onere di dare la prova dell’illecito commesso da altro studente, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto, come la spiegazione della difficoltà dell’attività e la predisposizione di misure adeguate affinché lo svolgimento avvenga in condizioni di sicurezza.
La Corte di Cassazione dal momento che era stato accertata l’assenza del fatto illecito di altrui, in quanto il ragazzo era rimasto infortunato mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo; poichè era emerso che la partita rientrava nella normale attività didattica della scuola; non vi era stata alcuna azione scorretta o comunque fallosa di altri giocatori; la partita si era svolta interamente sotto il controllo diretto dell’insegnante; il campo di gioco era perfettamente libero ed idoneo alla partita; l’insegnante aveva preventivamente istruito i giocatori, escludeva la responsabilità della scuola, essendo l’incidente avvenuto per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano e avendo l’insegnate fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza cui era tenuto ai sensi dell’art. 2048 c.c..
Si escludeva inoltre la rilevanza causale della panchina contro la quale il l’alunno andava ad impattare, essendo «notorio che i campi da gioco siano fiancheggiati da una o più panchine per consentire ai giocatori di riserva di stare seduti, sicché la presenza della stesse costituisce ordinario completamento del campo da gioco, e non certamente in sé una insidia».