16.02.10. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 460/2010, riconosce il diritto giuridico ed economico dei mesi di luglio ed agosto ad un assistente tecnico, nominato su posto libero e vacante, a sottoscrivere il contratto fino al 31 agosto invece del 30 giugno, e condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
Il lavoratore, nominato dal dirigente su un posto libero e vacante dopo i trasferimenti, già inserito in organico di diritto, si era visto conferire il contratto fino al 30 giugno invece del 31 agosto, per come è previsto dall’art. 4 comma 11 della legge n. 124/99 e del successivo D.M. n. 430/00, che regolamenta le supplenze del personale scolastico.
Nel merito della sentenza il Giudice conferma che la legge ed il regolamento non possono essere annullate da una circolare del ministero del 21/7/06, che ha male interpretato la fonte primaria che resta la legge ed il successivo regolamento di attuazione e che tale principio è confermato da giurisprudenza consolidata per cui, il contratto di lavoro sottoscritto da un lavoratore per lo svolgimento di funzioni di ATA (lo stesso principio vale per i docenti) supplente, relativo ad un posto vacante non coperto da alcun titolare, è da intendersi quale supplente annuale.
Pertanto, qualora il contratto sia stato stipulato fino al 30 giugno, il lavoratore ha diritto anche alla corresponsione dei due mesi estivi ed è illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), in quanto contrario alla legge ed al regolamento, anche perché la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre e non per esigenze temporanee, a prescindere da chi abbia provveduto alla nomina (dirigente scolastico o USP).
(Fonte: sindacato SAB)