Sulla mobilità professionale
Si riconosce in capo al vincitore di concorso interno avviato dalla PA, un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, nei confronti dell’amministrazione p.a. che ha emanato il bando e proceduto all’approvazione della graduatoria. Questa tesi è confortata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In questi casi il giudice ordinario può adottare, nei confronti della p.a., sentenze costitutive e di condanna.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito (cfr.Cass.n. 1399/09), che la natura negoziale del bando e dell’atto di approvazione della graduatoria comporta il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile e il correlato obbligo di adempimento dell’amministrazione, assoggettato al regime risarcitorio previsto dall’art. 1218 c.c., salvo che l’inadempimento (o il ritardo) derivi da impossibilità della prestazione per causa non imputabile, che tuttavia non può consistere in difficoltà finanziarie dell’ente pubblico.
Il bando di concorso interno ha natura di offerta al pubblico, che impegna l’amministrazione al rispetto delle previsioni ivi contenute (anche secondo le clausole di correttezza e buona fede) e determina l’insorgenza del diritto all’assunzione dei partecipanti utilmente collocati in graduatoria.
In conformità di ciò, pertanto, il Tribunale di Lecce, ha accertato il diritto della ricorrente all’immissione nel ruolo di assistente amministrativo a seguito del superamento da parte della stessa di un concorso interno condannando la PA al anche al risarcimento del danno a seguito dell’inadempimento all’obbligo di assunzione.