Nuove norme disciplinari inderogabili dal CCNL

 

Il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, attuativo dell’art. 7 della legge n. 15/09, è entrato in vigore il 16 novembre e prontamente il direttore dell’ufficio scolastico regionale della Lombardia Giuseppe Colosio il 17 novembre ha inviato ai dirigenti degli uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici una circolare a proposito delle nuove norme disciplinari per il personale della scuola introdotte dal decreto legislativo medesimo.

La prima informazione che viene data è che le nuove norme disciplinari non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi, sono cioè norme “imperative” così come previsto dall’art. 68 del decreto legislativo medesimo.

Nuove norme disciplinari

Le nuove norme disciplinari sono introdotte dall’art. 69 e inserite dopo l’art. 55 del decreto legislativo n, 165/01 – modificato dall’art.68 – mediante 7 articoli, dal 55 bis al 55 octies.

L’art. 55 bis norma “Forma e termini del procedimento disciplinare”. Tra le altre cose spicca la sanzione prevista per chi non collabora alla ricerca del colpevole: fino a 15 giorni di sospensione dal servizio “con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente” (comma 7).

L’art. 55 ter norma i “Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale”. Interessante quanto previsto dal comma 2. Se il procedimento disciplinare non è stato sospeso, quindi la sanzione è stata irrogata, e il procedimento penale si conclude con una sentenza di assoluzione, allora “l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale”. Puoi essere colpevole per l’amministrazione, ma non per la legge: paradossale!

L’art. 55 quater elenca tutte le infrazioni che comportano il “Licenziamento disciplinare”. Svariati sono i motivi che possono causare un licenziamento, ma può capitarti di essere licenziato se l’amministrazione formula nei tuoi confronti una valutazione di insufficiente rendimento.

L’art. 55 quinquies approfondisce dal punto di vista penale la questione “False attestazioni o certificazioni”

Il lavoratore che attesta falsamente la propria presenza o giustifica la sua assenza mediante certificato medico falsamente attestante lo stato di malattia, oltre a essere licenziato “è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600”. La stessa pena è prevista per il medico che ha certificato il falso.

L’art. 55 sexies si occupa di “Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare”

Il comma 3 prevede che i dirigenti che non esercitano l’azione disciplinare sono punibili con “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione”.

L’art. 55 septies norma i “Controlli sulle assenze”.

Le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia sono per il momento quelle previste dalla legge n. 102/09, cioè al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. Il ministro Brunetta ha minacciato di modificarle nuovamente e tornare alle fasce 8 – 13, 14 – 20, il comma 5 prevede in ogni caso che “Le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione”.

L’art. 55 octies si occupa di “Permanente inidoneità psicofisica”.

L’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro, con modalità stabilite con successivo regolamento, in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio di un dipendente.

Abrogazioni

Sono stati abrogati gli articoli del Testo Unico dal 502 al 507, compreso quindi l’art. 506 così come modificato dal ministro Fioroni mediante la legge n. 176/07, quella del Tempo pieno per intenderci. Per effetto dell’art. 91 del CCNL 2006 – 2009 sono ancora in vigore gli articoli del Testo Unico che vanno dal 492 al 501.

Merito

Visto che il decreto legislativo non affronta solo la questione delle elezioni delle RSU e delle norme disciplinari, ma anche del merito, vale la pena fare qualche precisazione.

Il comma 4 dell’art. 74 prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’articolo 14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.”

Il Titolo II si occupa di “MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE”, mentre il Titolo III di “MERITO E PREMI”. Per il sistema scolastico non deve essere costituito l’Organismo indipendente di valutazione della performance, previsto dall’art. 14. Per il momento dobbiamo allora aspettare questo DPCM per capire cosa accadrà alla scuola, anche se leggendo quanto previsto per gli altri comparti c’è poco da stare allegri.Non penso quindi che abbiano intenzione di aspettare l’approvazione del PDL Aprea, visto che la legge finanziaria 2010 ha stanziato 400 milioni per il riconoscimento economico del merito nella scuola.

Milano, 23 novembre 2009

Mario Piemontese (pubblicato su ReteScuole)