Corte Costituzionale – Sentenza n. 41 del 09-02-11

Graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) – Divieto di inserimento a pettine: illegittimità costituzionale.

 

E’ costituzionalmente illegittimo per manifesta irragionevolezza l’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).

Con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha bacchettato governo, parlamento e MIUR che, con una norma autodefinita di “interpretazione autentica”, tendeva a far prevalere il criterio dell’anzianità di iscrizione in graduatoria con quello del merito ( titoli e punteggio).

La norma censurata era stata emanata dopo che il TAR Lazio aveva con numerose pronunce legittimato il c.d. “inserimento a pettine” nelle graduatorie di altre province con maggiori possibilità di ottenere incarichi o immissioni in ruolo.

Il MIUR si era sempre rifiutato di ottemperare, dando precise indicazioni in tal senso agli uffici periferici.

La Gelmini era poi riuscita a far approvare dal Parlamento la norma di interpretazione autentica che – per legge- dava ragione alla tesi propugnata dal MIUR.

Tale norma non ha però superato il vaglio della Suprema Corte, che l’ha abrogata con la pronuncia in esame.

( Avvocato Francesco Orecchioni)

 

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