Condotta processuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e mancata ottemperanza spontanea nei giudizi per il riconoscimento della Carta Docente

Tribunale di Cosenza – Sentenza n. 10-2025

Dal 2022 si sono succedute nei Tribunali di tutta Italia centinaia di migliaia di sentenze che hanno riconosciuto il diritto alla Carta Docente ai docenti con contratto a termine.

L’orientamento dominante e favorevole ai supplenti è arrivato dal Consiglio di Stato con la sentenza n 1842 del 16 marzo 2022, e dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. lavoro che, con la ordinanza n 32104 del 31.10.2022 , tanto ha sancito : << se è indubbio poi , che la carta del docente “dell’importo nominale di euro 500 annui” costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che  essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court ( …) >>

Attesi gli importanti esborsi richiesti dal Ministero in via continuativa ai docenti precari per la formazione, le azioni giudiziarie dirette al riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta Docente hanno letteralmente invaso tutti i Tribunali italiani.

In forza del principio di non discriminazione ed in applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, i Giudici del Lavoro hanno riconosciuto il diritto alla Carta docente a tutti i docenti con contratto a termine , anche con riferimento alle annualità pregresse.

Peculiare in questa vertenza seriale è la condotta della P.A. che non solo non appella le sentenze di primo grado, quanto si costituisce nei giudizi “ aderendo” alla domanda dei docenti al solo fine, tuttavia, di scongiurare la condanna alle spese.

Ed infatti al contegno processuale del Ministero che in giudizio riconosce il diritto al bonus ai docenti precari, non consegue in automatico il versamento delle somme sul portafoglio elettronico dei ricorrenti vincitori, i quali sono costretti a continui ed estenuanti solleciti per ottenere l’accredito del bonus riconosciuto dal Giudice del Lavoro.

Di particolare interesse il passaggio contenuto nella recente sentenza del Tribunale di Cosenza, sez.lavoro, del 4.1.2025 n 10 : << deve rilevarsi l’irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all’attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.

È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del Ministero convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere (solo in quest’ambito l’adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all’effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l’adesione compiuta dalla parte resistente, l’effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell’azione pur non provvedendo all’attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.>>.

Considerato che trattasi di una vertenza che riguarda principalmente i docenti precari, i quali spesso decidono di insistere per l’ottemperanza spontanea della sentenza da parte della P.A. soccombente, piuttosto che anticipare ulteriori spese per l’esecuzione coatta delle pronunce giudiziali, è auspicabile da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito un atteggiamento coerente con la difesa processuale e dunque un adempimento spontaneo e veloce di quanto riconosciuto dai Tribunali con sentenze definitive.

Avv. Maria Valentina Ricca