Consiglio di Stato – Sentenza n. 1-2025 del 02.01.25
Con la prima sentenza del 2025 il Consiglio di Stato risolve definitivamente la questione sorta in occasione della procedura concorsuale straordinaria ex art. 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021 per la classe di concorso A-62 – Tecnologie e Tecniche per la Grafica. La ricorrente P.A., collocatasi al primo ed unico posto della graduatoria per la Regione Calabria, veniva assegnata all’I.T.I. “M.M. Milano” di Polistena. Tuttavia, l’U.S.R. Piemonte – A.T. di Verbano Cusio Ossola, delegato alla verifica dei requisiti di ammissione al concorso, disponeva l’esclusione dalla graduatoria della vincitrice della selezione, sull’assunto che il diploma accademico di II livello in decorazione, dalla stessa conseguito in vigore di vecchio ordinamento, non fosse un titolo di studio idoneo alla partecipazione al concorso perché esso non era espressamente menzionato nella colonna dei titoli di vecchio ordinamento della tabella allegata al D.M. n. 259/2017 . Di conseguenza, l’U.S.R. Calabria le revocava l’incarico di insegnamento, sostituendola con la candidata B.R. collocata in seconda posizione.
La vertenza processuale è stata complessa; infatti, si è articolata in due fasi cautelari di primo grado svolte presso il TAR di Catanzaro, seguite da altrettanti procedimenti di appello cautelare svolti presso il C.d.S., nonché dalla sentenza del TAR, seguita dal giudizio d’appello svolto sia nella fase cautelare che nel merito.
La vicenda è di rilevante importanza per diversi aspetti; infatti, il TAR Calabria accoglieva i motivi di illegittimità proposti dall’avv. Leo Condemi e, in primo luogo, statuiva nella sentenza di primo grado che “… i diplomi accademici di primo livello conseguiti da chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore «sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello», sulla base di una tabella ministeriale di corrispondenza ai sensi del comma 107 (art. 1 della L. n. 228/2012)”;
in secondo luogo, sanciva il principio secondo cui i suddetti diplomi accademici hanno valore di titolo di accesso all’insegnamento, anche se essi non sono indicati specificamente nella colonna dei titoli di accesso di V.O..
Risolta la questione preliminare dell’equipollenza tra il diploma accademico di vecchio ordinamento e quello di nuovo ordinamento rimaneva il problema di capire se il diploma della professoressa P.A. rientrasse tra i titoli di accesso alla classe di concorso A-62.
Vero è che la tabella A allegata al D.M. n. 259/2017 ha introdotto come nuovi titoli di accesso alla classe A-62 tre Diplomi Accademici di II livello specifici: 1) “Grafica ”; 2) “Progettazione Artistica per l’impresa ”; 3) “Nuove Tecnologie dell’Arte ” ; un altro titolo di accesso generico denominato “DA Altri diplomi accademici di II livello rilasciati dalle Accademie di Belle Arti attinenti al settore disciplinare”; nonché il Diploma di II livello di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche.
In realtà, la ricorrente era regolarmente iscritta nelle GPS per la provincia di Reggio Calabria per la classe di Concorso A-62 proprio perché il proprio diploma accademico era pacificamente collocato tra gli altri diplomi accademici attinenti al settore disciplinare.
Al fine di dimostrare la necessaria “ATTINENZA” la ricorrente proponeva il confronto tra il corso di Decorazione e quello di Grafica, mettendo in evidenza che in entrambi i corsi vengono impartiti alcuni insegnamenti identici; i corsi vengono semmai raggruppati nelle diverse Aree e, in particolare, i corsi di Grafica, Decorazione, insieme a quelli di Pittura e Scultura, sono raggruppati nell’area delle Arti Visive ai sensi del D.M. n. 141/2006.
Nel caso di specie, l’Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria, essendo responsabile della valutazione delle domande e della verifica dei requisiti d’accesso, ma non avendo la competenza specifica delle competenze conseguite nei corsi accademici, nel momento in cui aveva avuto il dubbio che il Diploma Accademico di V.O. della Princi potesse rientrare negli “altri diplomi accademici attinenti”, chiedeva all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria un parere tecnico sul valore del Diploma Accademico della ricorrente;
l’Accademia di belle arti di Reggio Calabria formulava l’attestazione di attinenza e, in assenza di precedenti sulla questione controversa, il TAR accoglieva il ricorso.
La sentenza veniva appellata dalla controinteressata B.R. e resisteva all’appello l’originaria ricorrente P.A..
Il C.D.S. faceva proprio il chiarimento fornito dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ritenendo la soluzione conseguita conforme al diritto; infatti, premesso che il D.M. n. 89/2009 aveva raggruppato i vari settori in aree, così statuiva “7. Come al riguardo deduce l’originaria ricorrente, per dirimere la questione controversa occorre verificare se tra i settori in questione possa essere predicata un’attinenza utile all’abilitazione alla classe di concorso A-62, ai sensi del più volte richiamato decreto in data 9 maggio 2017, n. 259, laddove le censure formulate con l’appello risentono della non corretta impostazione di fondo secondo cui l’ontologica differenza tra i settori della grafica e della decorazione dovrebbe in forza di automatismo indurre a confermare l’operato dell’amministrazione scolastica. In contrario, una prima considerazione che può essere tratta dal riordino ministeriale è che i settori artistico-disciplinari individuano diversi campi del sapere (nel caso in esame: artistico), che sul piano didattico corrispondono a diversi insegnamenti impartiti nei corsi di studio organizzati dalle accademie, secondo l’autonomia loro spettante nella definizione dei relativi ordinamenti didattici.
9. ……nell’ambito dell’area delle arti visive è possibile ravvisare un’attinenza tra il settore della grafica e quello della decorazione. La grafica d’arte (ABAV2) studia i «linguaggi visivi e percettivi», e i «processi creativi e grafico espressivi (…) delle molteplici forme della comunicazione, nell’interazione fra segno e messaggio»; include la «conoscenza metodologica» e l’«acquisizione della manualità», sviluppate attraverso attività di laboratorio, dei mezzi e degli strumenti delle tecniche della grafica e giunge «fino alla sperimentazione delle più innovative pratiche tecnologiche e multimediali della contemporaneità». Nei relativi campi disciplinari sono indicate le tecniche tipiche del settore: litografia; serigrafia; calcografia; stampa d’arte; xilografia; illustrazione; editoria d’arte. In un continuum con la disciplina base, la grafica speciale (ABAV4) si focalizza sugli aspetti sperimentali delle tecniche grafiche più recenti. Per contro, dalla «conoscenza dei materiali dell’arte sino all’esecuzione dell’opera», la decorazione (ABAV11) racchiude «convergenze multidisciplinari che vanno dal progetto, al disegno, alla pittura sino alle realizzazioni plastiche», e prevede attività di laboratorio finalizzate all’«uso delle tecniche legate agli strumenti e ai materiali della tradizione sia a quelli delle nuove tecnologie». Le tecniche della decorazione (ABAV12) si sostanziano in un approfondimento «delle tecniche, degli strumenti e dei materiali» impiegati nelle «attività progettuali – laboratoriali» tipiche del settore. 10. Nell’ontologica distinzione tra l’orientamento alla comunicazione visiva della grafica e alla conservazione artistica della decorazione, tra le discipline sono comunque individuabili ambiti di formazione teorica e pratica nel comune campo delle arti figurative che valgono a predicare un’attinenza della seconda rispetto alla prima. Il descritto rapporto di attinenza della decorazione si sviluppa con l’acquisizione in essa di conoscenze teorico-pratiche e progettuali utilizzabili nei processi di elaborazione dei modelli tipici della grafica d’arte, comprendenti il disegno tecnico e artistico, sulla base dell’ormai acquisita visione che concepisce le arti figurative come forme di linguaggio e di mezzo di comunicazione attraverso opere frutto della tecnica umana.” (pagg. 8 e 9 sentenza n. 1/2025 C.d.S.).
Reggio Calabria, 9.01.2025