Tribunale di Nola – Sentenza n. 1850 del 3.10.2024
di Giuseppe Sabbatella, Avvocato Cassazionista specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico
Il fatto
La ricorrente non si vedeva riconoscere – in sede di ricostruzione di carriera – il servizio pre ruolo prestato in qualità di docente a tempo determinato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione per gli anni scolastici 1996/97; 1997/98 e 1998/99.
Invero, l’istituzione scolastica competente alla emanazione del decreto di ricostruzione di carriera riteneva che l’intero servizio prestato dalla docente per i suddetti periodi non dovesse essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio in quanto prestato con il solo titolo di studio e senza titolo di specializzazione.
La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.
In punto di diritto, il legale deduceva la violazione dell’art. 7 della L. 124/1999 nonché la falsa applicazione dell’art. 485 d. lgs. 297/1994 e concludeva chiedendo di accertare l’illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non veniva riconosciuto ai fini giuridici, economici e di carriera il servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno senza specializzazione.
La sentenza
Il Tribunale di Nola, uniformandosi alle pronunce già rese sulla medesima questione sia dal medesimo Tribunale (sent. nr. 157/2018; sent. nr. 882/2018) sia da altri Tribunali (sent. nr. 3080/2021 del Tribunale di Napoli), condividendone le argomentazioni.
Nello specifico l’adito Tribunale ha statuito che
“In diritto, per la definizione della questione sottoposta al vaglio del decidente, è necessario stabilire la portata innovativa ovvero interpretativa-retroattiva della fattispecie normativa di cui all’art. 7 co. 2 della l. 124/99. Quest’ultima norma prevede che «il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico».
Si reputa, invero, che non può attribuirsi natura innovativa all’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che ha avuto solo lo scopo di recepire la soluzione interpretativa alla quale la giurisprudenza prevalente era pervenuta già sulla base della normativa previgente (cfr. Cons. di Stato, sent. 4140/09). In particolare, anche il quadro normativo precedente postulava la valutabilità del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno da docenti in possesso del solo titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra, pur se il servizio fosse stato prestato in carenza del titolo di specializzazione. Ciò in quanto il titolo di specializzazione previsto per il sostegno non corrisponde a nessuna classe di concorso per l’abilitazione all’insegnamento e non sembra compatibile con l’art. 3 del d.l. n. 370/70 che considera computabile ai fini giuridici ed economici il servizio non di ruolo sul presupposto che sia prestato con il possesso del “titolo di studio prescritto”. Pertanto, il titolo di specializzazione non integrava un requisito aggiuntivo, non previsto dalla legge, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, quanto piuttosto un requisito richiesto per le particolari attività didattiche previste dall’art. 2, comma 2, e 7, comma 2, della legge 517 517 del 1977 al fine di garantire un tipo di preparazione idonea alla prestazione del servizio rivolto ai soggetti portatori di handicap.
Peraltro, al momento della chiamata al servizio di insegnamento su posti di sostegno, l’amministrazione era ragionevolmente consapevole dell’assenza di specializzazione della ricorrente e, comunque, ciò non ha ostato alla sua regolare prestazione; ne deriva che a fortiori, tale periodo, pur in assenza della predetta specializzazione, non può non essere riconosciuto ai fini dell’anzianità. In definitiva, il possesso del titolo di studio prescritto (e non anche il possesso del titolo di specializzazione) costituisce condicio iuris per la riconoscibilità del servizio prestato pre-ruolo, non potendo rilevare, come detto, il possesso del titolo di specializzazione.
Da ultimo, tale orientamento è stato recepito dalla Suprema Corte la quale ha chiarito che “l’art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l’art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.” (cfr. Corte di Cassazione Sez. L – , Sentenza n. 16174 del 17/06/2019 ).