Diritto al riconoscimento della carta elettronica del docente

IL TRIBUNALE DI GORIZIA SEZ. LAVORO IN DATA 21.10.2024 , ACCOGLIENDO LE RICHIESTE DEGLI AVVOCATI CALLA’ STEFANO E BERNARDINO SERRA, HA ACCERTATO E DICHIARATO IL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DELLA CARTA ELETTRONICA DEL DOCENTE PER COMPLESSIVI € 2.000.

Tribunale di Gorizia – Sentenza n. 145-2024 del 21.10.2024

Il Tribunale di Gorizia sez. lavoro ha riconosciuto meritevole di accoglimento il Ricorso per il riconoscimento di quattro annualità, per complessivi 2.000 €, per le seguenti ragioni di diritto:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 26 giugno 2024, la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’istruzione e del merito (di seguito, per brevità, MIM) in qualità di docente in forza di contratti a tempo determinato, stipulati per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, tutti fino al 30.06.

La Corte di cassazione ha chiarito che «la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero» [Cass., n. 29961/2023]. Dunque va affermato, in chiave generale, che la natura temporanea del rapporto tra docente e MIM non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. Questa spetta a tutti i docenti, anche a quelli termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.

La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno «per i supplenti assunti ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell’assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l’anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell’attività professionale dei docenti a tempo determinato» (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche» [cfr. Cass., n. 31149/2019].

Accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il MIM va condannato all’adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente, attualmente in servizio, il pieno di godimento del beneficio medesimo.
D’altra parte, a tale conclusione si associano le domande contenute nel ricorso, che contiene profonde e radicali censure ad un impianto normativo che ha privato la ricorrente del diritto ad un’adeguata formazione e che è volto ad assicurare una formazione alle stesse condizioni dei docenti di ruolo.
Non coglie infine nel segno la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti.
La tesi non persuade sia perché, da una parte, opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all’apposizione del termine finale, e all’esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l’effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.

Del resto, la stessa Corte di cassazione ha chiarito che «è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un’autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l’esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l’esistenza di un loro diritto in proposito. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorre del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice» [Cass. n. 29961/2023].

                                                                                           Avv. Callà Stefano