Tribunale di Firenze – Ordinanza del 16.12..2022
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 2022, ha accolto il ricorso di un docente a tempo determinato che richiedeva il riconoscimento del diritto all’ assegnazione provvisoria ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 avendo una figlia di età inferiore ai tre anni da assistere. L’amministrazione scolastica eccepiva che il beneficio in questione sarebbe spettato solo al personale a tempo indeterminato, che l’accogliere la domanda avrebbe discriminato i docenti di ruolo i quali avrebbero potuto beneficiare delle sole assegnazioni provvisorie previste dal CCNI con i limiti ivi previsti e che non vi erano posti liberi e disponibili ove assegnare il docente. Agevolmente superata quest’ultima eccezione (dato che l’assegnazione richiesta giudizialmente era stata prima disposta amministrativamente e poi revocata, a riprova dell’esistenza del posto) il ricorrente si soffermava sulla necessità che il beneficio in questione fosse riconosciuto anche al personale a tempo determinato onde non incorrere in una violazione delle norme eurounitarie e sulla considerazione che l’istituto sarebbe stato fruibile, senza discriminazioni, anche dai docenti di ruolo.
Il Tribunale, delibate le ragioni del ricorrente ed esaminato il fumus attraverso un’ accurata interpretazione sistematica della normativa, con puntuale richiamo ai principi costituzionali ed eurounitari coinvolti, ha accolto il ricorso del docente condannando l’amministrazione alla refusione delle spese legali. L’ordinanza non è stata reclamata ed è stata eseguita dall’amministrazione convenuta.
Tribunale di Firenze – Ordinanza del 23.07. 2024
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 23 luglio 2024, ha accolto il ricorso di una docente a tempo indeterminato che richeideva riconsocersi a proprio favore la precedenza nei trasferimenti interprovinciali prevista a favore dei coniugi di militari in servizio o in congedo (art. 13 punto VI del vigente CCNI trasferimenti).
L’amministrazione si costituiva sostenendo che la docente non aveva titolo per richiedere tale precedenza in quanto per poterne fruire occorreva avere indicato quale prima preferenza il codice del comune ove il marito aveva la “residenza militare”, mentre la docente aveva indicato come prima preferenza una scuola di quel comune ma non il codice comune, indicato invece come secondo. Ciò sulla base della previsione del medesimo art. 13 del CCNI che al punto IV, per i beneficiari delle precedenze ex l.104/1992 prevedeva espressamente che l’indicazione del comune richiesto potesse anche non essere la prima tra quelle indicate in domanda (introducendo così un’eccezione di stretta interpretazione da cui desumere a contrario che ciò non fosse possibile per la precedenza invocata in giudizio.. Eccepiva inoltre l’amministrazione che non c’erano posti liberi e disponibili su i quali poter concedere il trasferimento.
Parte ricorrente ricostruiva quindi in udienza l’esatta dinamica dei trasferimenti , mostrando come posti liberi e disponibili ve ne fossero anche senza mettere in discussione trasferimenti già disposti, e rilevando come una lettura restrittiva quale quella proposta dall’amministrazione non solo non era consentita dal diverso tenore letterale delle norme da questa invocate, ma sarebbe anche stata in contrasto con lo spirito e la lettera della legge 86/2001 a cui il CCNI esplicitamente faceva rinvio, venendo quindi a costituire un’ipotesi di inammissibile deroga in peius.
Il Tribunale, delibate le ragioni della ricorrente ed esaminato il fumus attraverso un’ accurata e puntuale interpretazione letterale e sistematica della normativa , ha accolto il ricorso del docente condannando l’amministrazione alla refusione delle spese legali. L’ordinanza non è stata reclamata ed è stata eseguita dall’amministrazione convenuta.