Consiglio di Stato – Sentenza n. 101-2019 del 04 gennaio 2019

Diplomati magistrale 2001/2002: nell’attesa della Plenaria Bis e della pronuncia della Cassazione sul ricorso avverso la decisione della Plenaria del 20.12.2017 giunge improvviso ed inatteso il no, nel merito, del Consiglio di Stato (Sentenza n. 101 del 04.01.2019, Sezione Sesta).

Come è ben noto agli addetti ai lavori ed alle decine di migliaia di Diplomati Magistrale che hanno conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/02 il Consiglio di Stato in data 12.11.2018, nell’ambito di un giudizio d’appello avverso una decisione del Tar Lazio, che facendo applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n.11/2017 aveva respinto un ricorso proposto avverso il DM 400/2017, depositava l’ordinanza n.5383/2018 (Presidente S. Santoro Estensore S. Russo), con cui la VI sezione rimetteva nuovamente all’Adunanza plenaria l’ormai annosa questione dell’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

In particolare, accogliendo la specifica istanza formulata dalla difesa dei ricorrenti, il Collegio della VI sezione decideva la rimessione degli atti all’Adunanza Plenaria, ravvisando l’esigenza di una rimeditazione sul punto di diritto affermato dalla sentenza n.11/2017 del medesimo consesso, secondo cui il mero possesso del diploma magistrale, ancorché conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non costituirebbe titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo.

Appena qualche giorno fa, peraltro, l’Ufficio Stampa della Suprema Corte comunicava la data dell’udienza di discussione del ricorso proposto dai Diplomati Magistrale avverso la decisione della Plenaria n. 11/2017.

Del tutto inaspettata è giunta, quindi, la sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, Presidente Diego Sabatino, Estensore O. Leitner, n. 101 del 04.01.2019 che, anziché, rinviare la decisione a data successiva alla discussione della nuova Plenaria, rigettava identico ricorso proposto da un gruppo di Diplomati Magistrale che avevano impugnato, anche in questo caso, il DM 400/2017 in quanto non li ammetteva all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Così, precisamente, si è espresso il massimo consesso amministrativo:

Va confermata la decisione di primo grado, nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa impugnazione del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17, il quale costituisce un atto presupposto del D.M. n. 495/2016, immediatamente lesivo dell’interesse degli appellanti, poiché le GAE, per espressa previsione del legislatore, hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M n. 325/2015 per l’annualità 2015/2016 e con il D.M. n. 425/2016 per l’annualità 2016/2017 (v. art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 e ora art. 1, comma 10 bis, della L. n.21/2016 che ha prorogato la validità di tali GAE fino all’a.s. 2019/2020);

L’annullamento del D.M. n. 235/2014, con sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato, non esonerava gli appellanti dalla proposizione di tempestiva impugnazione, in quanto l’effetto erga omnes dell’annullamento oltre a rilevare solo a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia (Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2003, n. 17914), trova il limite nell’esistenza di successivi atti applicativi – nel caso in esame, le GAE emanate in applicazione del D.M. n. 235/2014 – che non siano stati tempestivamente impugnati.

Infine, va ricordato, in ogni modo, quanto statuito con sentenza n. 11/2017, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il primo atto lesivo nel caso di specie non sarebbe il decreto ministeriale n. 235 del 2014, mentre la piena conoscenza per proporre impugnazione andrebbe, semmai, individuato (anche a voler prescindere dalla preclusione comunque derivante dalla mancata tempestiva presentazione della domanda di inserimento) nella pubblicazione del D.M. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 605, l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. Il D.M. 16 marzo 2007 è, quindi, l’ultimo provvedimento di integrazione ed aggiornamento delle GAE prima che esse fossero definitivamente chiuse, per espressa disposizione di legge, a nuovi accessi.

4. Conclusivamente, gli appelli vanno accolti in relazione all’impugnata dichiarazione di irricevibilità del ricorso principale in primo grado e va respinto, per il resto, per cui il ricorso in primo grado va comunque dichiarato inammissibile.”.

La decisione in commento, come avranno già notato gli operatori del diritto esperti nella materia, ripropone, di fatto, le medesime questioni che avevano portato il TAR LAZIO a rigettare i primi ricorsi con i quali i Diplomati Magistrale, impugnando il DM 235/2014, avanzarono, per la prima volta, domanda di inserimento nelle, già allora chiuse, Graduatorie ad Esaurimento.

Di grande rilievo tecnico-giuridico è l’argomentazione con la quale l’estensore, Dr. Oswald Leitner, contesta l’applicabilità erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato 1923/2015 che aveva annullato proprio il DM 235/2014 nella parte in cui non prevedeva la possibilità per i Diplomati Magistrale di inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento. Di fatto, per l’acuto estensore costituiscono ostacoli insuperabili la mancata tempestiva impugnazione degli atti applicativi del DM 235/2014 e, soprattutto del DM del 16.03.2007 ossia dell’ultimo atto ministeriale di integrazione ed aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento.

La ragione per la quale il Collegio Sabatino non ha inteso attendere gli esiti della nuova rimessione della questione oggetto di giudizio della plenaria è, forse, da ricercare nel testo, per certi versi ermetico, dell’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 6885/2018: qui si parla di sopravvenienze che giustificherebbero la rimeditazione del valore abilitante del titolo al fine dell’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento. Siffatte sopravvenienze legislative (ad es. D.L. 87/2018) attengono, tuttavia, ai sistemi di reclutamento dei docenti e non anche alla riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento il cui contingente vanta, anche nel nuovo sistema di reclutamento, una percentuale di riserva per le immissioni in ruolo. Nulla dunque può far pensare ad un revirement giurisprudenziale.

Per vero, la quasi totalità dei Giudici del Lavoro hanno in questi anni rigettato tutti i ricorsi avanzati in sede ordinaria ponendo a sostegno analoghe considerazioni a quelle fatte proprie dal Collegio Sabatino.

In ogni caso sulla questione del diritto dei Diplomati Magistrale all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento la parola fine è ancora lontana. Almeno qualche mese….. e senza dimenticare i ricorsi alla Corte di Giustizia Europea avverso la decisione della Plenaria del 2017 che ancora devono vedere fissata la data dell’udienza di discussione.

Avv. Pietro Siviglia – Giuslavorista ed Esperto di Diritto Scolastico