Riconoscimento del punteggio per il servizio militare di leva obbligatoria prestato non in costanza di nomina

Tribunale di Marsala – Sentenza n. 2 del 09.01.2024

MASSIMA

Va disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all’art. 485 del D.Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio “valido a tutti gli effetti”.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di “punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni”, per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l’accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie.

 

NOTA DI COMMENTO

Seguendo un orientamento maggioritario, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 2 del 09/01/2024, previa conferma della giurisdizione del giudice ordinario, in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha accertato il diritto della parte ricorrente, docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, al riconoscimento del punteggio di 6,00 punti per il servizio militare di leva obbligatoria prestato, non in costanza di nomina, ma dopo il conseguimento del diploma di istruzione superiore, costituente titolo di accesso per l’inserimento e aggiornamento nelle graduatorie provinciali di supplenza (GPS) e nelle graduatorie di istituto, con conseguente rideterminazione e integrazione del punteggio attribuito dal Ministero nelle graduatorie predette.

Di seguito la motivazione riportata in sentenza: “Tanto premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie. Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti“.

L’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici“; prevedendo, al comma 2, che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro“.

A livello regolamentare il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina“, dettando una previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali (da ultimo D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021).

Peraltro, anche l’art. 490 del D.M. 44 cit. riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti solo all’atto della conferma nei ruoli dell’amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario. Sul contrasto normativo tra le norme sopra richiamate si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità, peraltro in linea di continuità con il Consiglio di Stato (ex multis Cons. di Stato, sez. VI, 2015 n. 4343 e Con. di Stato, sez. VI, nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019). La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679 del 02.03.2020, ha chiarito che “secondo una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali“. Pertanto, la Cassazione nella richiamata sentenza è giunta ad affermare: “lungo questa linea interpretativa l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)“. Alla luce di tale criterio interpretativo, la Cassazione ha statuito che “deve disapplicarsi, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009)“. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che “anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge” (Cass. n. 5679/2020).

In tal senso si colloca anche l’orientamento del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) che, con sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, pur riferendosi alla categoria dei docenti, ha affermato: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento… Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione“. Lungo questa linea interpretativa, nella più recente ordinanza n. 33151/2021 la Suprema Corte ha confermato come “anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell’art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010“.

Tale ricostruzione peraltro è del tutto coerente anche con il principio costituzionale dettato dall’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Le argomentazioni della parte ricorrente appaiono dunque pienamente condivisibili”.

Avv. Luciano Asaro