Il TAR di Roma annulla gli atti relativi al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato del personale CO.CO.CO.
È stata pubblicata in data 31.12.2018 la tanto attesa sentenza del TAR DI ROMA n. 12635/2018 reg. provv. Coll., sul ricorso proposto dal personale ATA precario della Provincia di Siracusa con l’assistenza dell’avv. Santina Franco (Studio Di Salvo – foro di Patti) per la richiesta di annullamento del bando di concorso in questione e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nella parte in cui, hanno disposto l’assunzione a tempo indeterminato dei co.co.co. in relazione ai posti accantonati irregolarmente dall’organico di diritto, che solo nella provincia di Siracusa ammontano a 59, su cui sono stati assunti part- time 118 unità di personale co.co.co., rispetto ai 7 posti che nella detta provincia sono residuati per l’incarico a tempo indeterminato del personale precario proveniente dalla graduatoria permanente provinciale.
Il Tar romano, accogliendo le argomentazioni difensive avanzate dall’avv. Santina Franco, ha ancora una volta chiarito, confermando l’ormai granitica giurisprudenza in materia, che il calcolo dei posti da accantonare anche per la stipula dei contratti a tempo indeterminato in favore del personale co.co.co. con funzione di assistente amministrativo per effetto del concorso bandito in data 28.02.2018, non può essere effettuato sull’organico di diritto.
Assume il TAR, infatti, che “La ratio della legge è diretta a bilanciare le contrastanti finalità di ridurre o eliminare il precariato storico e, al tempo stesso, non ledere la posizione degli altri soggetti titolari di un’aspettativa all’assunzione quali i ricorrenti.” Per tale motivo, richiamando i precedenti giurisprudenziali viene indicato il criterio per l’accantonamento dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato del personale co.co.co, sul presupposto che “In ogni caso, nel momento in cui si fa riferimento all’accantonamento in norma di legge se, da un lato, può ritenersi ragionevole l’attribuzione di specifica rilevanza a una situazione di fatto da parte del legislatore, dall’altro lato appare illogica l’applicazione della percentuale di riduzione in relazione all’organico di diritto in mancanza di espressa previsione normativa in tal senso.
Ne discende che il riferimento all’accantonamento di diritto deve essere annullato per difetto di adeguata motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Dall’annullamento dell’atto in questione deriva l’annullamento, in parte qua, anche degli atti impugnati con il ricorso per i motivi aggiunti“.
È evidente che di fronte al contenuto della predetta sentenza, l’ambito territoriale di Siracusa, come già fatto in precedenza, dovrà rideterminare l’organico provinciale, calcolando i posti da accantonare per l’assunzione a tempo indeterminato dei co.co.co. non sui posti dell’organico di diritto bensì su quelli effettivamente vacanti e disponibili e solo sui posti così determinati riprocedere alle assunzioni del personale cococo.
L’avv. Santina Franco esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, evidenziando che questa decisione rende ulteriore merito alla perseveranza dei ricorrenti che le hanno ancora una volta rinnovato la fiducia, i quali non hanno mai ceduto di fronte all’illegittima sottrazionedei posti da destinare al personale inserito nelle graduatorie permanenti, cristallizzando ormai in via definitiva, il corretto criterio di determinazione degli accantonamenti.