Corte di Cassazione – Ordinanza n. 310 del 05.01.2024
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 05.01.2024 n. 310 ha riconosciuto il diritto di un ricercatore del C.N.R. ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio non dall’istaurazione del rapporto a tempo indeterminato – quindi dalla stabilizzazione – bensì da quando è iniziato il periodo di precariato, ciò in virtù del principio di non discriminazione estendibile a tutti precari dipendenti pubblici o privati.
La vicenda trae origine da un lungo iter giudiziario che ha visto coinvolto prima il Tribunale di Nocera Inferiore, poi la Corte di Appello di Salerno e infine la Corte di Cassazione.
L’assunto in base al quale il ricercatore ha deciso di proporre ricorso è lo stesso C.C.N.L. – personale comportato istruzione e ricerca triennio 2016-2018 – il quale riconosce la parità di trattamento, ai fini giuridici ed economici per il personale assunto a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, l’art. 54 comma 7 stabilisce: «In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.».
Per di più, già la Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 734/2021 riconosceva il diritto dell’assunto a tempo determinato a non essere discriminato nelle condizioni di impiego, fra le quali va incluso il riconoscimento della anzianità ai fini dell’attribuzione di incrementi stipendiali, ed aggiungeva che il C.N.R., quanto alla sussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento, aveva fatto leva sulla avvenuta instaurazione ex novo del rapporto e sulla natura giuridica della stabilizzazione, senza evidenziare specifici e significativi profili di diversità fra le mansioni svolte prima e dopo la definitiva immissione in ruolo.
Quindi, il ricercatore – citando anche in Cassazione i principi riconosciuti e consolidati dalla Giurisprudenza Comunitaria – ha sempre richiesto che la sua anzianità di servizio fosse riconosciuta sin dall’inizio del rapporto di precariato e non invece solo dalla stabilizzazione avendo svolto sempre identiche mansioni, prima e dopo la definitiva assunzione.
Cosicché, dopo un lungo iter giudiziario il ricercatore ha avuto il riconoscimento della corretta attribuzione del livello stipendiale spettante e le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera.
In conclusione, il principio di diritto stabilito dalla Cassazione è che tutti i dipendenti pubblici e privati qualora vengono stabilizzati dopo un periodo di precariato hanno diritto al riconoscimento della anzianità di servizio – ai fini dell’attribuzione di incrementi stipendiali – non dalla stabilizzazione ma da quando è iniziato il rapporto di lavoro a tempo “determinato/precariato”!
(Foro di Salerno)