Diritto alla carta del docente di insegnante attualmente in servizio come assistente amministrativo

Tribunale di Velletri – Sentenza n. 1595-2023 del 18.12.23

Se non risulta la fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche per cancellazione dalle G.P.S. o per cessazione dal servizio di ruolo, sussiste il diritto alla carta del docente quale adempimento in forma specifica anche se attualmente il lavoratore risulta in servizio come assistente amministrativo.

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Il Tribunale di Velletri sezione lavoro con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2023 ha attribuito il diritto alla fruizione del bonus docenti ad una insegnante che aveva svolto un anno di insegnamento con contratto sino al 30 giugno entro i 5 anni precedenti e che attualmente svolge mansioni di assistente amministrativo.

Tenuto conto che nel sistema dei dipendenti della scuola è possibile la contemporanea iscrizione nelle graduatorie per le supplenze (G.P.S.) e nelle graduatorie di terza fascia del personale A.T.A., qualora l’interessato sia titolare dei titoli validi per entrambe le graduatorie, secondo il Tribunale se non risulta la cancellazione dalle graduatorie per le supplenze riservate ai docenti o la cessazione dal servizio, sussiste il diritto alla assegnazione del bonus docenti quale adempimento in forma specifica in relazione all’anno di insegnamento svolto.

Parte ricorrente, attualmente in servizio come assistente amministrativo appartenente al personale A.T.A., nel recente passato aveva svolto un anno di servizio di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado con contratto sino al 30 giugno e al momento del deposito del ricorso risultava regolarmente inserita nella G.P.S. di proprio interesse.

Assunta in decisione la causa, secondo il Tribunale del lavoro, premesso che “..la limitazione ai soli docenti di ruolo della previsione di una forma di sostegno economico correlata alla formazione professionale costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, in collisione con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., poiché attua un illegittimo “sistema di formazione a doppia trazione” (Cfr. Trib. Velletri, Lavoro, sent. 18 dicembre 2023, n. 1595), va disapplicato l’art. 1, commi 121 della legge n. 107/2015 nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dalla fruizione del beneficio.

Il Tribunale ha richiamato anche il recentissimo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione del 27 ottobre 2023, n. 29961, affermando che “Dall’applicazione, al caso di specie, dei principi giurisprudenziali da ultimo stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n. 29961, cit.) deriva quindi che la parte ricorrente ha diritto – in riferimento all’a.s. 2021/2022 (nel quale ha prestato servizio, in qualità di docente non di ruolo, con incarico annuale fino al termine dell’a.s. o fino al termine delle attività di didattiche) – al pagamento dei buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente (c.d. “Carta del docente”) di cui all’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i. e al D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, per un totale di euro 500,00” (Cfr. Trib. Velletri, Lavoro, sent. 18 dicembre 2023, n. 1595, cit.).

Anche se la lavoratrice svolge mansioni di assistente amministrativo appartenente al personale A.T.A., risultando la stessa ancora regolarmente iscritta nelle G.P.S. avendo prodotto l’estratto della graduatoria da cui risulta il suo nominativo, il Giudice ha ritenuto di attribuire il bonus in relazione all’anno scolastico di insegnamento precisando “…..che la parte ricorrente ha diritto all’adempimento in forma specifica dell’obbligazione di pagamento della c.d. “Carta del docente” – e non al risarcimento del danno derivato dalla mancata erogazione della stessa – poiché non risulta che la predetta parte ricorrente, nel frattempo, sia fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze o per cessazione dal servizio di ruolo” (Cfr. Trib. Velletri, Lavoro, sent. 18 dicembre 2023, n. 1595, cit.).

Avv. Francesco Magnosi