CGUE C_270_22
Per il personale docente non di ruolo il lavoro prestato per oltre 180 giorni o dal 1° febbraio e fino alle operazioni di scrutinio è utili ai fini della ricostruzione di carriera.
Periodi inferiori a tale soglia non sono considerati utili.
È, di contro, pacifico che il personale di ruolo che svolga servizi di durata inferiore alle stesse soglie sopra citate vedono riconosciuti tali servizi ai fini della ricostruzione di carriera.
In rapporto a tale profilo discriminatorio il Giudice del lavoro di Rimini, nell’aprile del 2022, ha sollevato questione pregiudiziale affinché la Corte di Giustizie Europea verificasse la compatibilità della disciplina interna con la disciplina antidiscriminatoria contenuta nella Clausola 4 dell’Accordo Quadro sui contratti a termine.
Con sentenza del 30.11.2023 la CGUE (causa C-270/22) ha affermato che la clausola 4 dell’Accordo quadro osta ad una normativa interna che esclude ai fini della ricostruzione di carriera i periodi di servizio che non raggiungano la soglia dei 180 giorni o che non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino a termie delle operazioni di scrutinio.
Un importante principio destinato e riverberarsi anche su altre questioni pendenti (es: diritto alla carta docenti) con possibilità di estensione ad altri comparti (es: AFAM).