Diritto dei docenti precari alla attribuzione della carta del docente istituita dalla legge 107/2025

Tribunale di Napoli – Sentenza n. 7116-2023 del 27.11.23

Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro conferma il diritto alla attribuzione della carta del docente ad un insegnante precario, valorizzando la sentenza della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2023, n. 29961 e la disposizione di legge del 2023 che assegna il bonus ai docenti con contratti fino al 31 agosto.

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Il Tribunale del lavoro di Napoli, con decisione del 27 novembre 2023 ha confermato il diritto dei docenti precari alla attribuzione della carta del docente istituita dalla legge 107/2025.

In primo luogo il Tribunale ha ribadito che “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata” (Cfr. Trib. Napoli, Lav. , sent. 27 novembre 2023, n. 7116).

D’altro lato, il Giudice, evidenzia come “..anche il recente intervento normativo di cui all’art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l’anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»” (Cfr. Trib. Napoli, Lav. , sent. 27 novembre 2023, n. 7116, cit.).

Pertanto, l’istituto volto alla elevazione professionale del corpo docente di ruolo e – oggi rivolto anche ai docenti con contratti sino al 31 agosto – sussiste nel nostro ordinamento, ed anzi è stato ampliato verso una platea maggiore di docenti, rispetto ai quali risultano ancora esclusi i docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ogni anno).

Secondo il Giudice “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine” (Cfr. Trib. Napoli, Lav. , sent. 27 novembre 2023, n. 7116, cit.).

A conferma del costante orientamento sul tema della perfetta equiparabilità delle mansioni svolte dai docenti di ruolo e non di ruolo, il Tribunale non ha mancato di rimarcare “la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo”, per arrivare ad affermare “l’arbitrarietà dell’esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale” (Cfr. Trib. Napoli, Lav. , sent. 27 novembre 2023, n. 7116, cit.).

Da ultimo, a sostegno del percorso argomentativo seguito rispetto alle argomentazioni prospettate da parte ricorrente, il Giudice sottolinea che “Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023” (Cfr. Trib. Napoli, Lav. , sent. 27 novembre 2023, n. 7116, cit.).

Il Tribunale conclude, quindi, “tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale del ricorso (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n. 8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato parte istante del diritto ad un’adeguata formazione (cfr. Tribunale Gorizia, sentenza n.128 del 2023) e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalla parte, la domanda va accolta e il Ministero convenuto va condannato all’assegnazione in favore del ricorrente della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente agli anni scolastici indicati in ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito (ovvero dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza) alla concreta attribuzione” (Cfr. Trib. Napoli, Lav. , sent. 27 novembre 2023, n. 7116, cit.).

Avv. Francesco Magnosi