Sentenza n. 731-2023 del 25.10.2023 – Tribunale di Bologna
Il Tribunale di Bologna, sez. Lavoro, con Sentenza n. 731/2023 del 25.10.2023 emessa dal Dott. Pucci, ha evidenziato dei punti fondamentali, nell’accogliere le richieste formulate dall’avv. Giovanna Dell’Anna nell’interessa della ricorrente, in merito alla “Carta Docente”, ha evidenziato che:
“Ne deriva che la temporaneità del rapporto, intanto possa avere un rilievo, in quanto influisca in modo determinate sulla natura della prestazione, collocandosi, ad esempio, in maniera estremamente episodica, come avviene per le supplenze brevi, laddove per la durata esigua della prestazione, non si rientra nell’ambito specifico che necessita una particolare formazione progressiva del docente, al fine di tutelare la didattica e la sua continuità.
Al contrario, laddove la prestazione sia resa in virtù di supplenze lunghe, la normativa statale trova una sua giustificazione per consentire, appunto nel lungo periodo, un livello formativo del docente, tanto nell’interesse dello stesso, quanto dei discenti ad esso assegnati.
Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che annullando il DPCM 23.9.2015 ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti».
Stessa soluzione, in generale, dovrebbe essere adottata per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50%, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione potrebbe giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l’intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore.
Nel caso di specie, non rileva la questione circa la spettanza o meno della carta docente al personale non più in servizio (circostanza che farebbe venir meno l’esigenza formativa), in quanto, come anticipato, la ricorrente è tutt’ora titolare di un rapporto di servizio.
Allo stesso modo, non potrebbe ritenersi nemmeno decisiva la circostanza che la ricorrente non abbia né allegato, né provato iniziative formative negli anni scolastici indicati in ricorso, considerando che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all’attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale”.