Tribunale di Palermo – Sentenza n. 2665-2010

Danno subito dal minore – mancanza di legittimazione passiva dell’Istituto – normalità del contesto in cui il sinistro si è verificato – responsabilità dell’insegnante – non sussiste.

 

La singola istituzione scolastica non è legittimata passivamente nel giudizio civile di risarcimento, in quanto il personale scolastico cui è ascrivibile l’eventuale responsabilità, anche dopo il potenziamento dell’autonomia delle scuole e l’attribuzione generalizzata della personalità giuridica, continua ad avere un rapporto organico di servizio direttamente con l’Amministrazione scolastica statale da cui dipende.

L’assoluta normalità del contesto entro cui il sinistro si è verificato non poteva giustificare un intervento preventivo da parte dell’insegnante, rimanendo parimenti precluso quello impeditivo del fatto dannoso – allievo colpito dallo zaino di un compagno – sia dalla totale assenza di motivi che potessero destare il minimo allarme sia dalla repentinità dell’accadimento.

Conseguentemente, non può ritenersi che l’insegnante nel caso de quo sia venuta meno al dovere di adottare doverose modalità di vigilanza, misure organizzative o disciplinari idonee a evitare il verificarsi di condotte pericolose da parte degli allievi.

 

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO – SENTENZA N. 2665/2010
Sentenza tratta da Diritto & Diritti ( www.diritto.it).

 

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TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 3930 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell’anno 2006 vertente

TRA
L.G. e M.R., nella qualità di genitori esercenti potestà su L.F., rappresentati e difesi dagli avv.ti S.S. e A.G. ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in questo piazzale XXXX n. XX
attori

E
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e Circolo Didattico Statale “XXX”, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati
convenuti

E
Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del procuratore speciale dr. Francesco Giorgio Dominici, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego Ferraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa piazza G. Amendola n° 43
terzo chiamato in causa

Conclusioni per gli attori : atto di citazione.
Conclusioni per i convenuti : comparsa di risposta.
Conclusioni per il terzo chiamato in causa : comparsa di risposta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att., c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009)

La domanda proposta da L.G. e M.R., nella qualità di genitori esercenti potestà su L.F., nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Circolo Didattico Statale “XXX” integra richiesta di risarcimento per i danni subiti dal minore in conseguenza di sinistro verificatosi in data 29.10.04 durante l’orario di lezione all’interno del predetto istituto scolastico dallo stesso frequentato.

In via preliminare, mette conto evidenziare che la singola istituzione scolastica non è legittimata passivamente nel giudizio civile di risarcimento, in quanto il personale scolastico cui è ascrivibile l’eventuale responsabilità, anche dopo il potenziamento dell’autonomia delle scuole e l’attribuzione generalizzata della personalità giuridica, continua ad avere un rapporto organico di servizio direttamente con l’Amministrazione scolastica statale da cui dipende, sussistendo, dunque, come nella fattispecie de qua, l’esclusiva legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che si surroga al personale scolastico (Cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Unite, n° 9346/02 che a sua volta richiama il principio statuito da Cass. Civ., Sez. Unite, n° 7454/97). Inoltre, va osservato che detta tutela opera esclusivamente sul piano processuale mediante l’esonero dell’insegnante statale dal processo, nel quale unico legittimato passivo è il ministero (cfr. Cass. Civ. n. 2839/05).

Conseguentemente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Circolo Didattico Statale “XXX”.

Ciò premesso, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria oggi azionata muove – anzitutto – dalla considerazione che, alla luce delle complessive difese spiegate dagli attori e dal ministero convenuto, deve ritenersi pacifico, anche in punto di dinamica, il fatto del sinistro occorso al minore L.F., il quale, all’interno dell’aula dell’istituto, veniva colpito durante l’orario di lezione alla testa dalla zaino di altro allievo, riportando lesioni personali.

Da ciò, ossia dalla circostanza secondo cui il L. risulta essere stato fatto segno di una azione colposa di un compagno, consegue l’operatività dell’art. 2048, comma secondo, c.c., incombendo, in ragione della presunzione di colpa prevista da detta norma, sull’affidatario, privato o persona giuridica che sia, l’onere di provare il fatto impeditivo, cioè di non avere potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno (v. ex multis Cass. Civ. n° 12966/05).

Ora, dall’istruttoria espletata è emerso che l’insegnante, unica teste escussa su istanza degli attori, si trovava in aula quando è accaduto il fatto, circostanza invero non contestata dalle parti in causa. Va a tal proposito precisato che l’insegnante ha potuto deporre come teste, poiché non in grado di assumere, per le argomentazioni sopra esposte, la veste di convenuta nel presente giudizio.

Quanto all’attendibilità, deve rilevarsi che le dichiarazioni da lei rese, per quanto succinte, risultano lineari e sostanzialmente confermative della ricostruzione dei fatti effettuata dalla stessa nella relazione indirizzata al dirigente scolastico dell’istituto e prodotta in copia in atti.

Ciò posto l’insegnante ha riferito di non essersi accorta, pur trovandosi in aula, del verificarsi dell’episodio dedotto in causa, ma di esserne venuta a conoscenza solo a seguito del malore manifestato da L.. Ora, la presenza di una persona adulta in classe ragionevolmente costituisce di per sé un deterrente sufficiente ad evitare che possano verificarsi comportamenti idonei a dar luogo a situazioni di pericolo, tenuto, altresì, conto nella specie dell’età degli allievi (circa 12 anni). Inoltre, dalla stringata prospettazione offerta dalle parti (e sostanzialmente confermata dalla teste escussa) emerge l’assoluta normalità del contesto entro cui il sinistro si è verificato, che come tale non poteva giustificare un intervento preventivo da parte dell’insegnante, rimanendo parimenti precluso quello impeditivo del fatto dannoso – allievo colpito dallo zaino di un compagno – sia dalla totale assenza di motivi che potessero destare il minimo allarme sia dalla repentinità dell’accadimento (non essendo, d’altronde, emersi dal complessivo quadro probatorio, elementi di segno contrario).

Conseguentemente, non può ritenersi che l’insegnante nel caso de quo sia venuta meno al dovere di adottare doverose modalità di vigilanza, misure organizzative o disciplinari idonee a evitare il verificarsi di condotte pericolose da parte degli allievi.

La domanda proposta da L.G. e M.R., nella qualità di genitori esercenti potestà su L.F., va, pertanto, rigettata, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione.

Tuttavia, in considerazione dei danni patiti dal minore (come accertato dal C.T.U.) a seguito dell’evento per cui è causa e della tipologia di argomentazioni che sorreggono la decisione, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio; quelle di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico degli attori.

P.Q.M.

Il G.O.T., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede :
– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Circolo Didattico Statale “XXX”;
– rigetta le domande proposte da L.G. e M.R., nella qualità di genitori esercenti potestà su L.F con atto di citazione notificato in data 10/22.03.06.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; quelle di C.T.U. sono definitivamente poste a carico degli attori.

Così deciso in Palermo in data 19.05.2010

Il G.O.T.
(dott. Davide Romeo)