Tribunale di Napoli – Sentenza n. 2107-2023 del 28.03.23
Con sentenza n. 2107/2023, il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Borrelli Stefania, ha accolto un ricorso collettivo patrocinato dal sottoscritto avvocato e promosso nell’interesse di alcuni docenti ITP che avevano subito l’esclusione dalla I fascia delle G.P.S. valide per la Provincia di Napoli.
Nel caso di specie, con un provvedimento generalizzato l’Ambito Territoriale di Napoli aveva infatti disposto l’esclusione dei ricorrenti dalla I Fascia delle G.P.S., cui avevano avuto accesso per effetto di una precedente pronuncia del T.A.R. Lazio resa su un ricorso patrocinato sempre dallo scrivente (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 11798/2017), e la conseguente loro retrocessione nella II Fascia, rilevando a supporto della decisione il consolidato orientamento del Giudice Amministrativo secondo cui il diploma posseduto dai docenti ITP non avrebbe valore abilitante all’insegnamento e, pertanto, non consentirebbe l’accesso alla I fascia dei predetti elenchi.
La tesi difensiva ha contemplato, fra l’altro, il richiamo alle circolari ministeriali prot. n. 26841 del 05.9.2020 e n. 28597 del 29.07.2022, ed è stata volta a dimostrare la possibilità riconosciuta agli aspiranti di poter presentare domanda di inclusione nella I Fascia delle G.P.S., qualora questi fossero risultati in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole definitivo o con efficacia provvisoria, nella specie individuato nella suddetta sentenza del T.A.R.
Le argomentazioni esposte con il ricorso si sono dimostrate idonee al favorevole convincimento del Tribunale, che ha rilevato come, nel caso di specie, il titolo di accesso vantato dai ricorrenti ai fini dell’inserimento in I fascia GPS non fosse dato dal diploma in loro possesso, bensì dalla sentenza n. 11798/2017 resa dal TAR Lazio-Roma, ovvero dal provvedimento giurisdizionale a loro favorevole.
Nelle more del processo, peraltro, con sentenza n. 7430/2022 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione avverso la predetta sentenza resa in primo grado dal T.A.R. Lazio (per mezzo della quale era stato accertato il diritto dei ricorrenti all’inserimento “a pieno titolo” nella II fascia delle precedenti Graduatorie di Circolo e di Istituto), che pertanto è divenuta definitiva e inoppugnabile.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Borrelli, ha accolto integralmente la domanda giudiziale proposta dai docenti I.T.P. precedentemente incisi dal provvedimento dell’Ambito Territoriale di Napoli, accertando il loro diritto ad essere re-inclusi a pieno titolo ed a permanere nella I fascia delle GPS istituite per detta provincia, condannando altresì le amministrazioni resistenti alla immediata rettifica delle graduatorie ed alle spese processuali.