Illegittimità del silenzio / inadempimento avverso l’istanza di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero

Tar Lazio – Sentenza n. 9711-2023 del 08.06.23

MASSIMA

Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno (conseguito all’estero), fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 206/2007) non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso D.Lgs. 206/2007.

Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.

Fermo l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, ritiene il Collegio che il relativo termine, preordinato all’effusione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato (in ragione del fatto, notorio, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie) ad un arco temporale di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Entro il suindicato termine, il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno.

NOTA DI COMMENTO

Continua la conferma dell’orientamento dei Giudici amministrativi, circa il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, e fatto proprio nella recentissima sentenza n. 9711/2023 emessa dal TAR LAZIO-SEDE DI ROMA in data 08/06/2023, secondo cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenuto legittimato passivo, ha l’obbligo “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”; e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”; con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).

Inoltre, il TAR ha ribadito che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 206/2007) non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso D.Lgs. 206/2007.

Una volta appurata la scadenza di tale termine alla data di proposizione del ricorso, sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.

Pertanto il TAR, nell’accogliere il ricorso, ha statuito quanto segue:

  • “ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 180 (centottanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
  • dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
  • condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € (…), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Avv. Luciano Asaro