Riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini della valutazione nelle graduatorie del personale Ata 2021/2024

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ.LAVORO N.1115/2023 – R.G. 1132/2022

IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZ. LAVORO , NEL RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA , AI FINI DELLA VALUTAZIONE NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA 2021/2024 , HA ACCOLTO IL RICORSO DEL RICORRENTE RAPPRESENTATO E DIFESO DALL’AVV.VENTRIGLIA LUIGI ED HA DICHIARATO CHE IL RICORRENTE HA DIRITTO ALLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI LEVA PRESTATO PER LE SEGUENTI RAGIONI: Nel merito, il ricorso è fondato, sulla scorta dell’indirizzo già espresso da questo Tribunale, anche in diversa composizione.

In primo luogo, va osservato, quanto alla disciplina applicabile nella specie, quanto segue.

Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti’.

L’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare prevede: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

Il D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, disciplinante le graduatorie ad esaurimento, dispone che “il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, previsione richiamata anche dai successivi decreti ministeriali quali il D. M. n. 50 del 03.03.2021.

Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza, l’art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “i primi due commi si integrano, nel senso che il secondo, lungi dal porsi in contrapposizione con il primo, ne offre una specificazione, precisando che la portata generale di cui al 1° comma debba ritenersi esteso anche ai servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, senza che possano escludersi quelli prestati anteriormente” (C. App. Palermo, sez. lav., n. 708/2021); osserva la Suprema Corte che “una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Cass. Civ, sez. lav., n. 5679/2020). Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi anche se non prestati in costanza di nomina.

Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, d.lgs n. 297/1994 (e per esso con l’art. 569, comma 3, d.lgs n. 297/1994 che in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 485, comma 7, citato).

L’art. 485 comma 7 d.lgs 297/1994 – disponendo che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” –

Pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485) come anche ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1), in ogni settore in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Deve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria provvisoria per il personale ATA per il triennio 2021/2024 presso l’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Palermo, del servizio di leva e dei servizi sostitutivi assimilati prestati non in costanza di nomina con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto.

Avv. Luigi Ventriglia