Tribunale di Bergamo – Sentenza del 13.02.23
di Giuseppe Sabbatella, avvocato specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.
La questione di diritto
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Bergamo si è pronunciato in merito alla dibattuta questione del riconoscimento delle qualifiche di Operatore all’assistenza educativa ai disabili (O.A.D) rilasciate in Regione Campania e delle loro piena riconduzione/equiparazione ai corsi Socio-Sanitario e Socio-Assistenziale richiesti dal D.M. n. 50 del 03.03.2021 ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA.
Molte istituzioni scolastiche, soprattutto situate in Italia settentrionale, non riconoscono dette qualifiche sulla base del presupposto che le stesse, non recando la espressa dizione “Socio-Sanitario” ovvero “Socio-Assistenziale”, non sarebbero riconducibili ai corsi di tipo Socio-Sanitario e Socio- Assistenziali richiesti dalla normativa di settore ai fini del conferimento del punteggio.
Il Tribunale di Bergamo, con una delle prime sentenze a livello nazionale ha finalmente statuito la piena validità dalle qualifiche di Operatore all’assistenza educativa ai disabili (O.A.D) rilasciate in Regione Campania.
La sentenza, inoltre, riveste particolare interesse perché le amministrazioni resistenti sono stata altresì condannate al risarcimento del danno a favore della lavoratrice.
Il fatto
La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Bergamo, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con cui si disponeva la “non valutabilità” dell’attestato di Operatore all’assistenza educativa ai disabili rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione Campania, in quanto lo stesso non rientrerebbe “nella tipologia dei Corsi – Socio-Sanitari e Socio Assistenziali specificamente richiesti dalla normativa: D.M. n. 50 del 03/03/2021”.
La lavoratrice, che si era vista decurtare 1 punto in graduatoria, nonché risolvere anticipatamente il contratto di lavoro si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 13.02.2023, accoglieva in pieno le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:
“La tesi sostenuta dalla convenuta non può essere sostenuta.
Nel dettaglio, l’Amministrazione scolastica ha invalidato il titolo di qualifica conseguito dalla ricorrente in quanto questo non rientrerebbe nella tipologia dei Corsi – Socio Sanitari specificatamente richiesto dall’allegato A/5 del D.M. n. 50/2021 contenente la “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e d’istituto per le supplenze di collaboratore scolastico” che prevede nella sezione “A) Titoli di cultura” il conferimento di 1 punto per le “Qualifiche ottenute al termine di corsi socioassistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni” (v. doc. 5 fasc. Ministero).
Ebbene, dalla consultazione del “Repertorio dei titoli e delle qualificazioni professionali” della Regione Campania alla voce “Settore Economico Professionale” si evince chiaramente che il corso di “Operatore all’assistenza educativa ai disabili” rientra tra i corsi afferenti ai “Servizi socio-sanitari” così come richiesto dal D.M. n. 50/2021 (v. doc. 8 fasc. ricorrente) con conseguente validità ai fini del punteggio.
In proposito, si vedano le due note esplicative della Regione Campania prodotte ai docc. 11e 12 fasc. ricorrente.
Va, quindi, dichiarata la validità della qualifica posseduta dalla ricorrente di Operatore all’assistenza educativa ai disabili, ai fini del punteggio di cui alle graduatorie di III fascia del personale ATA ex
D.M. n. 50/2021 per il triennio 2021/2024, nonché l’illegittimità del decreto prot. n. 0008788 del 23.11.2021 emesso dall’ ******* che rettificava erroneamente il punteggio in graduatoria della ricorrente (da 10,80 a 9,80) e disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro del 12.11.2021.
Di conseguenza, andrà aggiornato il punteggio della ricorrente, considerando quello inizialmente posseduto di punti 10,80 incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto di lavoro del 12.11.2021 fino alla sua naturale scadenza del 22.12.2021.
Il Ministero sarà poi condannato a risarcire ala ricorrente il danno patito pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata del contratto di lavoro sino alla sua naturale scadenza (22.12.2021)”