Inidonea la notifica all’avvocatura ai fini della decorrenza del termine breve

Corte di Cassazione, n. 5539 del 22 febbraio 2023

Notifica sentenza di primo grado. All’avvocatura distrettuale piuttosto che al funzionario ex art. 417-bis c.p.c. Idoneità della notifica ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Esclusione.

Mancata deduzione del vizio di notifica in sede d’appello. Formazione di un giudicato interno a seguito della mancata deduzione. Esclusione.

Deducibilità del vizio di notifica per la prima volta in sede di legittimità. Sussistenza.

 

La prassi diffusa di affidare la difesa in primo grado ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.417–bis c.pc. ha posto, non da ora, il problema dell’individuazione del soggetto cui notificare il provvedimento giudiziale.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica effettuata direttamente al dipendente ex art. 417–bis c.pc. è idonea ai fini della decorrenza del termine breve.

La Corte ha da tempo inoltre affermato che una volta che l’Amministrazione si sia costituita in giudizio a mezzo del proprio funzionario è a quest’ultimo che la sentenza dovrà essere notificata.

Dispone inequivocabilmente in questo senso la sentenza Cass. 13 novembre 2020, n. 25807, nella quale si afferma che la previsione di cui all’art. 417-bis c.p.c., secondo cui le P.A., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti, si differenzia da quella di cui all’art. 2 del r.d. n.1611 del 1933, che consente all’Avvocatura dello Stato di delegare per la rappresentanza dell’Amministrazione un funzionario o procuratore, in quanto in un caso l’amministrazione assume direttamente la difesa, nell’altro la delega concerne la sola rappresentanza in giudizio, restando l’attività defensionale affidata all’ufficio dell’Avvocatura competente per territorio. Ne consegue che nel primo caso la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente, mentre nel secondo la notifica della sentenza al delegato è radicalmente nulla, dovendosi effettuare presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933.” (Cass. n. 6401/2017, Cass. 17596/2016).

Nella pronuncia in commento, la Corte è andata oltre, statuendo espressamente che la notifica effettuata presso l’Avvocatura, piuttosto che direttamente al funzionario, non è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

La Corte ha inoltre affermato la non obbligatorietà da parte dell’Avvocatura dello Stato di sollevare la questione dinanzi alla Corte di Appello, con la conseguente esclusione di ogni decadenza in caso di omissione.

Sul punto, il Collegio ha osservato che “la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione e quindi all’accertamento del rispetto dei termini all’uopo stabiliti, a pena di decadenza, attenga al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell’azione; e che tale controllo, riguardando l’ordine del processo, rientra infatti tra i poteri officiosi del giudice (Cass. n. 115 del 1995, S.U. n. 6983 del 2005), rispetto al quale restano irrilevanti le posizioni assunte dalle parti, poiché tali poteri sono correlati alla tutela d’interessi indisponibili (Cass. n. 11166 del 2015)”.

La Corte di legittimità ha dunque concluso, affermando il seguente principio di diritto: “la notificazione della sentenza di primo grado all’Avvocatura dello Stato, anziché direttamente all’Amministrazione, è inidonea alla decorrenza del termine breve di impugnazione”.                                   

 Avvocato Francesco Orecchioni