Tribunale di Foggia – Sentenza n. 19-2023 del 05.01.23
Lo ha ribadito la sezione Lavoro del Tribunale di Foggia esaminando il ricorso di un assistente amministrativo che ha chiesto il riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie interne di Istituto. Interpretando la normativa vigente che si rifà in particolare all’articolo n. 2050 del d.lgs. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”).
Ad avere una delle prime sentenze è stato proprio l’Avv. Marco Dibitonto legale della Federazione UIL Scuola Rua Foggia.
Secondo Nicola Rega, Segretario Territoriale della Federazione UIL Scuola Rua Foggia, “sulla validità dei periodi di leva obbligatori e quelli civili equiparati ormai esiste un’ampia giurisprudenza ampiamente favorevole sia di merito che di legittimità. E questo ci consente di invitare quanti hanno svolto il servizio militare obbligatorio (ante 01.01.2005) a presentare ricorso.
Ad avallare la tesi del Sindacato è lo stesso Consiglio di Stato e la stessa Cassazione che si sono pronunciati nel senso che il servizio militare essendo un servizio svolto alle dipendenze dello Stato non può non essere considerato nelle graduatorie e nemmeno con validità ridotta.
Tutti i dipendenti della scuola, docenti e Ata, possono quindi ottenere la piena valutazione servizio militare prestato sia in costanza che non in costanza di nomina e questo vale sia per le graduatorie pre-ruolo che dopo quelle la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato.
UIL SCUOLA FOGGIA
NICOLA REGA