Riconoscimento servizio pre-ruolo paritario

Con sentenza dell’11 gennaio 2023, il Tribunale di Termini Imerese, su giudizio patrocinato dallo studio legale Fasano di Palermo, ha riconosciuto il diritto di un docente all’immediato ed integrale riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo paritario reso, ai fini sia economici che giuridici, come servizio di ruolo del servizio d’insegnamento (riconoscimento integrale per il ricorrente dall’anno scolastico paritario 2000/2001 all’anno scolastico paritario 2016/2017), ovvero, ben diciassette anni di servizio.

Una sentenza che si discosta dalle recenti letture di segno contrario offerte da Corte di Cassazione e Corte costituzionale.

Una sentenza, questa (la seconda in termini temporali prodotta dopo le pronunzie di segno contrario che avevano fatto perdere la speranza a molti docenti) ottenuta sempre dallo studio legale Fasano di Palermo, studio fondatore, unitamente ad un gruppo di docenti, del Comitato Nazionale dei Docenti delle Scuole paritarie.

Si riaccendono le speranze, quindi, per migliaia di docenti; aspettative inizialmente spente dalla Corte costituzionale sul punto, con la nota sentenza resa nel mese di luglio 2021.

La sentenza della Corte costituzionale, invero, si pone in contrasto con la normativa eurounitaria e con la disciplina giuslavoristica comunitaria, secondo cui non può sussistere una differenza di trattamento tra lavoratori precari e a tempo indeterminato in assenza di ragioni oggettive.

Orbene, poiché prima della immissione nei ruoli dello Stato, i docenti delle scuole paritarie- pur ser assunti a tempo indeterminato nel privato – sono da considerare precari per i ruoli statali, la circostanza di avere un trattamento differenziato, rispetto ai colleghi che hanno maturato pre ruolo statale, si pone come violazione comunitaria. Non esiste una ragione oggettive della disparità di trattamento giuridico ed economico.

Pertanto, deve ritenersi che i servizi pre-ruolo paritari (prestati da docenti abilitati) abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera.

Ciò anche tenuto conto della circostanza che l’accesso alla scuola pubblica, contrariamente da quanto dedotto dalla Corte costituzionale nel mese di luglio 2021, avviene anche senza pubblico concorso (da GAE GPS); ragione questa che fa scivolare il ragionamento offerto dalla Corte costituzionale sul punto, da parte del Suo consigliere, secondo cui ai docenti delle scuole paritarie non spetterebbe il diritto al riconoscimento poiché assunti senza pubblico concorso. Ci chiediamo retoricamente: se migliaia di docenti con pre-ruolo statale sono stati assunti senza pubblico concorso nella scuola e a questi gli è stato riconosciuto il pre ruolo statale, perché migliaia di docenti con pre ruolo paritario (abilitati), assunti da GAE, devono avere un trattamento differenziato?

Del resto, La CGUE ha affermato (cfr. sentenza Del Cerro Alonso, sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres e, più di recente, sentenza Valenza e altri, punti 50 e 51) che: “50. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Del Cerro Alonso, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09,Racc. pag. 1-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Pantana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martinez, cit., punto 47.

La disparità di trattamento per contrarietà alla norma comunitaria, allora, è presente e questi docenti meritano medesimo trattamento economico e giuridico, poiché non vi sono ragioni oggettive che, oggi, giustificano questa distinzione.

Avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano