Dichiarato illegittimo il depennamento di un Assistente Tecnico disposto dall’AT di Monza dalla III fascia delle graduatorie di Istituto nonché dalla graduatoria provinciale permanente, sull’assunto della non idoneità del titolo speso

Tribunale di Monza – Ordinanza cautelare del 12.12.2022 

(Avv. Sergio Algieri)

Con ordinanza cautelare in corso di causa del 12/12/2022 il Tribunale di Monza – Sez. ha accolto la istanza cautelare proposta – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri, del foro di Cosenza – da una Assistente Tecnico (personale ATA) il quale – dopo essere stato inserito per anni nelle graduatorie di istituto di III fascia (Provincia di Monza) ed aver maturato i requisiti per chiedere l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti (finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato) si è visto depennato dalle prime ed escluso dalle seconde sull’assunto della non idoneità del titolo speso, nonostante per ben due volte lo stesso titolo fosse stato convalidato (rectius: dichiarato valido) dall’amministrazione scolastica. Al grave pregiudizio subito dal ricorrente (il quale aveva maturato i requisiti per essere assunto a tempo indeterminato sin dal 01/09/2022 in qualità di Assistente Tecncco – profilo AR02) ha posto rimedio il giudice che ha riconosciuto la sussistenza, rispetto alla proposta domanda cautelare, sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.

In particolare, il Giudice, quanto al primo profilo, ha riconosciuto piena validità al titolo conseguito ai sensi dell’art. 14 della Legge 845/78 (espressamente richiamato dal DM n. 55/2005 e da quelli successivi, che hanno per l’appunto regolamentato l’accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA) e art. 21 Legge Regionale Lombardia n. 95/1980; quanto al secondo profilo, ha dato particolare rilievo (oltre che al grave pregiudizio economico) alla perdita di professionalità ed al mancato conseguimento di ulteriore punteggio: “l’esclusione per un tale lasso di tempo dalla possibilità di stipulare ulteriori contratti di lavoro con l’Amministrazione determinerebbe per il ricorrente oltre ad un pregiudizio per la propria professionalità anche il mancato conseguimento di punti necessari per l’utile collocazione nei successivi concorsi pubblici”. E’ stato perciò accertato e riconosciuto “il diritto del ricorrente al reinserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del triennio 2021/2023, provincia di Monza e Brianza, profilo AT (Area AR02 – Elettronica – Elettrotecnica – Informatica) e alla rettifica del punteggio relativo ai profili di AA (Assistente Amministrativo) e di CS (Collaboratore Scolastico) nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto triennio 2021/202, provincia di Monza e Brianza” nonché “il diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale permanente personale ATA, profilo AT, Area citata (e correlate graduatorie di circolo e istituto di I fascia)”.