Consiglio di Stato – Sentenza n. 4663 del 20-07-2010

Valutazione degli studenti e discrezionalità tecnica – ambito e limiti del corretto esercizio.

 

Oggetto del presente giudizio è il corretto esercizio, o meno, nel caso in esame della c.d. discrezionalità tecnica, ovvero dell’apprezzamento effettuato dall’Amministrazione sulla base di discipline tecnico-scientifiche, per quanto qui interessa riconducibili allo svolgimento dell’attività didattica, implicante valutazione delle conoscenze acquisite dagli allievi e giudizio finale sull’idoneità dei medesimi ad accedere al livello superiore del corso di studi seguito.

L’esercizio della discrezionalità tecnica deve rispondere ai dati concreti, deve essere logico e non arbitrario.

Appare superato, nel giudizio in questione, il principio della sindacabilità degli atti discrezionali sul piano del controllo solo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito, dovendo invece tale giudizio estendersi all’attendibilità delle operazioni tecniche effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale solo quando l’indagine del giudice di legittimità si sia estesa alla opportunità o alla convenienza dell’atto, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia, quando la valutazione dell’Amministrazione sia nell’ambito della attendibilità.

 

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