Le qualificazioni conseguite in Regione Campania ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.lgs 13 del 16 gennaio 2013 vanno riconosciute ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle graduatorie di terza fascia del personale ATA

Accoglimento giudiziario da parte del Tribunale Ordinario in funzione Giudice del Lavoro – Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, sentenza del 29.11.2022

di Giuseppe Sabbatella, avvocato specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.

 

La questione di diritto

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito all’annosa questione del riconoscimento dei titoli rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. lgs 13 del 16 gennaio 2013 ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

L’ apprendimento permanente è considerato, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, un fattore strategico per la realizzazione dell’individuo nella dimensione lavorativa e sociale.

In tale prospettiva, è nata l’esigenza di costruire un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze che permetta all’individuo di poter valorizzare e spendere le proprie competenze acquisite in un determinato contesto geografico nel mercato del lavoro europeo e nazionale.

A tal proposito, a livello nazionale, con la legge n. 92/2012 “Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (c.d. Legge Fornero), si sono poste le basi per la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Col successivo D. lgs n. 13/2013, si è data attuazione alla legge citata legge 92/2012 e sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

In particolare, il decreto in parola si articola in due linee di intervento:

1) definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (artt. 4, 5, 6 e 7);

2) costituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali (art. 8).

In sintesi, la citata normativa prevede che tutti i corsi muniti dei requisiti minimi di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 13 del 2013 vengano poi inseriti all’interno di un apposito repertorio nazionale (art. 8 del d.lgs. n. 13 del 2013) composto da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti.

Detta normativa risulta essere espressamente richiamata dall’Allegato A/1 – punto 3 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/22; 2022/23 2023/24 per il personale Ata recante la “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo” che espressamente prevede il riconoscimento delle “… qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi … afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 D. lgs 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo”.

Da quando detto, è evidente che tutte le qualificazioni rilasciate dalle Regioni ai sensi dell’art. 6 del D. lgs 13/2013 e ricomprese all’interno del Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 D. lgs 13/2013 debbano essere riconosciute ai fini del punteggio nell’ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale Ata.

Orbene, nonostante la chiarezza del sopra indicato dettato normativo, giova precisare che diversi istituti scolastici, in qualità di soggetti capofila ai fini della valutazione delle domande di inserimento nella graduatorie di III fascia, procedono al “non riconoscimento” del titolo afferente alle singole qualificazioni conseguite in Regione Campania ai sensi dell’art. 6 del D. lgs 13/2013, motivando la mancata attribuzione con varie argomentazioni, tutte contrastanti col dettato normativo.

Il fatto

La ricorrente, Assistente amministrativo presso un Istituto Comprensivo di Milano, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con cui si disponeva la “non valutabilità” dell’attestato di Coordinatore amministrativo rilasciato – ai sensi e per gli effetti dell’art 6 del D. lgs 2013/13 – da un ente di formazione accreditato dalla Regione Campania, per non conformità alle caratteristiche richieste dalla normativa di settore.

La lavoratrice, che si era vista decurtare 1,50 punti in graduatoria, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 29.11.2022, accoglieva le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:

Deve invece essere accolta la domanda relativa al riconoscimento dell’attestato di coordinatore amministrativo con conseguenziale attribuzione di 1,50 punti nell’ambito della graduatorie di terza fascia ATA 2021/2024 per la provincia di Milano per il profilo di Assistente Amministrativo.

La ricorrente ha infatti dedotto e documentato di essere in possesso di un titolo rispondente alle previsioni di cui all’art. 6 del D. lgs n. 13/2013 e ricompreso nel repertorio nazionale di cui all’art. 8 del medesimo decreto. Posto che nessuna contestazione idonea è stata svolta dal Ministero, tale titolo deve essere riconosciuto ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale così come previsto dall’allegato A/1 della tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui al D. M. n. 50 del 03.03.2021.