Consiglio di Stato – Sentenza n. 7595 del 20-10-2010

Graduatorie ad esaurimento – divieto di spostamento del punteggio in un’altra classe di concorso – legittimità.

 

L’art. 1, comma 4-quater della legge 4 novembre 2009, n. 167 esclude espressamente la possibilità per il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al decreto legge n. 97 del 2004 di spostare in un’altra classe di concorso il punteggio del servizio già dichiarato in altra classe di concorso.

La previsione normativa, inoltre, sfugge ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle parti appellate: essa esprime, infatti, una scelta di merito del legislatore, il quale, in una valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, ha inteso privilegiare la necessità di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento.

 

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