Tribunale di Messina – Ordinanza del 05.08.22
Il Tribunale di Messina in applicazione di un orientamento giurisprudenziale consolidato ha riformulato i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento”, regolati dal Ministero dell’Istruzione secondo un’interpretazione giuridica che appare determinare una illogica ed irragionevole disparità di trattamento tra docenti supplenti.
In accoglimento di un ricorso cautelare patrocinato dall’Avv. Massimiliano Fabio del foro di Patti, il Giudice del Lavoro Dott.ssa Graziella Bellino ha interpretato la normativa vigente in maniera costituzionalmente orientata ed ha ritenuto il diritto di un’aspirante docente di Sant’Agata di Militello, in possesso della laurea e di 24 C.F.U. per l’accesso FIT in specifici settori disciplinari, ad essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto della provincia di Messina, al pari degli abilitati.
Secondo questo importante provvedimento del 5 agosto 2022, la laurea ed i 24 CFU per l’accesso FIT sono “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” e, pertanto, sono da ricondurre nel novero dei titoli di abilitazione e/o di idoneità all’insegnamento, previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017.
Concordemente alla tesi della difesa, il Tribunale ha superato l’intervenuta modifica operata dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 ed ha applicato delle norme transitorie secondo le quali, fino alla data del 31 dicembre 2024, sono ammessi a partecipare alle procedure per l’accesso al concorso ed all’immissione in ruolo anche coloro che entro il 31 ottobre 2022 abbiano conseguito i 24 CFU, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
Questo innovativo orientamento del Tribunale di Messina avrà certamente profonde ripercussioni nelle procedure di attribuzione delle supplenze, che avranno inizio nel prossimo mese di settembre, stante la ritenuta necessaria disapplicazione dell’O.M. 112/2022, a causa della violazione di quanto disposto dalla Legge n. 107/2015 e dagli artt. 5 e 17 del D. Lgs. n. 59/2017 nella parte in cui non consentono l’accesso alla prima fascia delle GPS a coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito ai 24 CFU.
Il Ministero dell’Istruzione, visto l’esito positivo del ricorso patrocinato dall’Avv. Massimiliano Fabio, definito con urgenza prima dell’inizio delle procedure di assunzione a tempo determinato, dovrà inserire la ricorrente santagatese, con titoli dal valore abilitante, nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto della classe di concorso A018.
Avv. Massimiliano Fabio