Riconoscimento del punteggio derivante dal servizio reso quale Collaboratrice scolastica presso Scuola Paritaria, anche in mancanza del versamento dei contributi previdenziali

Accoglimento giudiziario da parte del Tribunale Ordinario in funzione Giudice del Lavoro

Tribunale di Varese – Sezione Lavoro, Ordinanza del 19.07.2022

 

di Giuseppe Sabbatella, avvocato specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.

La ricorrente, Collaboratrice scolastica presso un Istituto Comprensivo di Varese, a seguito dei controlli effettuati successivamente al conferimento della supplenza, si vedeva notificare un provvedimento di rettifica del punteggio con conseguenziale risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

Per la precisione – a parere dell’istituzione scolastica procedente – il servizio prestato dalla ricorrente presso una scuola paritaria della provincia di Napoli, regolarmente dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Varese, non poteva essere convalidato in quanto “non coperto da versamento di contributi”.

La lavoratrice, che si era vista annullare il punteggio corrispondente a ben due anni di servizio prestato, con conseguente impossibilità di essere destinataria di altre proposte di contratto a tempo determinato, si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella, il quale con ricorso ex art. 700 c.p.c. adiva la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.

Il Tribunale di Varese, con ordinanza del 19.07.2022, accoglieva le richieste formulate dal legale, con la seguente motivazione:

“Nel caso di specie, in via di premessa, va in primo luogo evidenziato che il punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia viene attribuito agli aspiranti sulla base dei servizi effettivamente prestati, anche presso scuole paritarie.

Posto infatti che la PA ha interesse a valorizzare la professionalità effettivamente maturata dai candidati, il DM n. 640/17 attribuisce al Dirigente Scolastico il potere di effettuare un tempestivo controllo sulle dichiarazioni del candidato, con possibilità di modificare il punteggio attribuito o di escludere il candidato dalla graduatoria in caso di negativa convalida dei dati.

Richiamata la ratio sottesa alla disciplina delle graduatorie in oggetto, è chiaro che occorre in primo luogo verificare la veridicità circa l’effettivo espletamento dei servizi che vengono dichiarati come effettuati.

Un primo riscontro della circostanza può quindi emergere proprio attraverso il controllo dell’avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (scuola paritaria).

A tale proposito va quindi detto che, se è vero che il versamento dei contributi previdenziali può costituire prova dell’avvenuto svolgimento del servizio, il mancato versamento costituisce un indizio in ordine alla veridicità o meno del servizio dichiarato, che a questo punto deve essere in concreto verificato.

[…]

Ebbene, con il provvedimento impugnato viene implicitamente messo in discussione l’effettivo espletamento dei servizi come richiamati in domanda, con la conseguenza che gli stessi non vengono più conteggiati nel punteggio rettificato.

Se infatti è vero che i punteggi vengono attribuiti allo scopo di valorizzare l’esperienza acquisita, a fronte di seri dubbi sul punto – originati dal mancato riscontro contributivo con riguardo ad alcuni periodi fra quelli dichiarati – è pacificamente onere della ricorrente quello di dimostrare in giudizio che il servizio, nel periodo contestato, è stato effettivamente espletato.

Ebbene, nel caso di specie risulta per tabulas che la ricorrente ha versato in atti copia della domanda di inserimento delle graduatorie personale ATA III Fascia (doc. 1) e certificato di servizio per i periodi richiamati in ricorso rilasciato dal Dirigente Scolastico dell’istituto […] unitamente al relativo contratto di lavoro (doc. 9).

Fatte tali premesse, nel caso di specie ritiene questo giudicante di condividere le motivazioni dell’Ordinanza n. 86 del 30.9.2019 emessa dal Tribunale di Treviso – est. Tozzi – altresì richiamata da parte ricorrente, che in questa sede viene menzionata anche ai sensi dell’art. 118 disp. Att. Cpc: “2.3 Ritiene l’Ufficio che, stante la natura del presente procedimento, la documentazione allegata da parte ricorrente risulta sufficiente ad integrare la presumibile fondatezza della pretesa vantata.

2.3.1. D’altro canto, gli elementi portati dall’amministrazione scolastica a fondamento della rideterminazione del punteggio attribuito per disconoscimento del servizio prestato costituiscono solo indizi insufficienti a minare la fondatezza del fumus boni iuris del ricorrente.

Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie di istituto e, comunque, l’inadempimento del datore di lavoro di per sè non costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell’attività lavorativa. D’altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l’insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 numero 86 (Cass. Pen. 22 luglio 2015 n. 38466).

Nel caso di specie la certificazione prodotta dal ricorrente e attestante i servizi resi porta la firma di xxx Dirigente Scolastico (…).

2.3. Tali elementi complessivamente valutati non possono che far ritenere la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa del ricorrente volta al riconoscimento del servizio prestato presso l’istituto paritario “xxx” (…)” (Ordinanza Trib. Treviso, cit., in motivazione).

Fatte tali premesse, questo Giudice ritiene la fondatezza del fumus boni iuris per quanto concerne la domanda formulata dalla ricorrente e volta a chiedere il ripristino del punteggio inizialmente posseduto per il profilo di Collaboratore scolastico e per il profilo di Assistente amministrativo.

Ciò premesso, ritiene questo Giudicante che nel caso di specie, con riguardo alla domanda in esame, vada parimenti ravvisato anche il presupposto del periculum in mora, avendo la ricorrente dedotto che il mancato riconoscimento dei due anni di servizio prestati presso l’Istituto […] e la relativa decurtazione del punteggio le impediscono di ottenere incarichi di supplenza in occasione delle convocazioni previste anche per il prossimo AS 2022/2023 – come documentato anche a mezzo note di trattazione scritta depositate in data 18.3.2022 – con permanenza dell’attuale stato di disoccupazione, ed essendo sul punto altresì ravvisabile una insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione per cui è causa all’esito di un instaurando giudizio di merito.

Fatte tali premesse, accertata l’illegittimità del decreto […] del 02.11.2021 emesso dall’ Istituto […] , deve essere ordinato alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di ripristinare il punteggio inizialmente posseduto dalla ricorrente, pari a […] per il profilo di Collaboratore scolastico e di […] per il profilo di Assistente amministrativo, incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto di lavoro al 30.06.2022.”.