La docente si rivolgeva alla sezione lavoro del Tribunale di Avezzano per mezzo dell’avv. Salvatore Braghini al fine di accertare il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogicheessere e, all’esito, di essere inserita nelle GPS di I fascia e nelle Graduatorie d’istituto di II fascia per le classi di concorso A048 e A049 (scienze motorie e sportive negli istituti di I e II grado).
Il Giudice del Lavoro, Antonio Stanislao Fiduccia, con sentenza pubblicata in questi giorni, ha accolto il ricorso ricostruendo minuziosamente il quadro normativo nazionale ed eurounitario a partire dal D.Lgs. n. 59/2017, che, nel dare attuazione alla legge delega n. 107/2017, ha fissato la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi, prevedendo, quale requisito il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU.
Dunque, osserva il Giudice, se per accedere ai concorsi per il posto di docente di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 59/2017, è necessario possedere l’abilitazione oppure (in alternativa) la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò <<una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 59/2017, al titolo di abilitazione all’insegnamento…infatti, il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del D.M. n. 616/2017 ovvero l’espletamento di 3 anni di servizio; così, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari>>.
In altri termini, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tale requisito sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari oppure tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.
La sentenza definisce, quindi, illegittima la condotta dell’Amministrazione scolastica, che non ha consentito alla ricorrente l’inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto, nonostante fosse in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017), tanto più che una tale interpretazione costituzionalmente orientata <<consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento: infatti, ai sensi delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE, recepite con il D.Lgs. n. 206/2007 e con D.Lgs. n. 15/2016 e dal D.M. n. 39/1998, l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa; le procedure definite “abilitanti” dallo Stato Italiano non rientrano, invece, nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa una “formazione regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano>>.
Avezzano, 17 luglio 2022 Avv. Salvatore Braghini