Il Tar Lazio, sezione Quarta bis, nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 ha adottato l’ordinanza cautelare n. 4094-2022 con cui accoglie il ricorso proposto dall’avvocato Salvatore Braghini per i ricorrenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, nel caso di specie, in Spagna.
Il Collegio composto, dal Giudice Antonio Andolfi (Presidente FF), da Luca De Gennaro (Consigliere) e da Dalila Satullo, (Referendario, Estensore), ha motivato la decisone stabilendo che “– i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all’estero il titolo di specializzazione utile all’insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l’inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell’art. 3 co. 10 lett. a) dell’O.M. del Ministero dell’Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022; – la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell’esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all’immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019); – l’ordinanza 112/2022 nella parte in cui dispone che “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative del ricorrente, che non può svolgere attività lavorativa; ritenuto dunque che l’ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, la stipula di contratti e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati”.
Si tratta della prima pronuncia di una vertenza molto attesa, in quanto sono molti gli aspiranti alle supplenze da GPS, valide per gli aa.ss. 2022- 23 e 2023-24, in possesso del titolo abilitante o di specializzazione conseguito all’estero ancora in attesa del riconoscimento. Questi, inseriti con riserva, non avrebbero potuto ottenere contratti di lavoro in quanto la disposizione inserita nell’ordinanza ministeriale n. 112 del 6.05.2022 neutralizzava di fatto la loro posizione, stabilendo che “l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”.
L’avvocato Salvatore Braghini precisa che secondo il provvedimento del Tar Lazio, il beneficio della sospensione dell’ordinanza ministeriale si estende, per il caso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, anche alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della dell’art. 5-ter della Legge n. 15/2022, in base alla posizione occupata nelle GPS sostegno.
Roma, 25 giugno 2022 Avv. Salvatore Braghini